Art. 1 · Modifiche

Art. 1

Modifiche

In vigore dal 11 mar 2008
Modifiche La direttiva 2006/48/CE è così modificata: 1. l’articolo 150 è così modificato: a) al paragrafo 1, l’alinea è sostituito dal seguente: «1.   Fatta salva, per quanto riguarda i fondi propri, la proposta che la Commissione può presentare ai sensi dell’articolo 62, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 151, paragrafo 2, gli adattamenti tecnici intesi a modificare elementi non essenziali della presente direttiva per quanto riguarda i punti sottoelencati:»; b) il paragrafo 2 è così modificato: i) nell’alinea, le parole «secondo la procedura di cui all’articolo 151, paragrafo 2» sono soppresse; ii) è inserito il seguente comma: «Le misure di cui alle lettere a), b), c) e f), intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 151, paragrafo 2. Le misure di cui alle lettere d) ed e) sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 151, paragrafo 2 bis.»; c) i paragrafi 3 e 4 sono soppressi; 2. l’articolo 151 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni di cui all’articolo 8 della stessa.»; b) è inserito il seguente paragrafo: «2 bis.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»; c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Entro il 31 dicembre 2010, e in seguito almeno ogni tre anni, la Commissione rivede le disposizioni concernenti le sue competenze di esecuzione e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento di tali competenze. Tale relazione esamina, in particolare, la necessità che la Commissione proponga modifiche alla presente direttiva, al fine di garantire l’idonea portata delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. La conclusione in merito alla necessità o meno di una modifica è accompagnata da una dichiarazione dettagliata dei motivi. Se necessario, la relazione è corredata di una proposta legislativa volta a modificare le disposizioni che conferiscono le competenze di esecuzione alla Commissione.».
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