Art. 1
Modifiche
In vigore dal 11 mar 2008
Modifiche
La direttiva 2004/39/CE è modificata come segue:
1)
l’, paragrafo 3 è modificato come segue:
a)
l’inciso «, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;
b)
è aggiunta la frase seguente:
«Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 64, paragrafo 2.»;
2)
l’articolo 4 è modificato come segue:
a)
al paragrafo 1, punto 2), l’inciso «Agendo secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;
b)
il paragrafo 2 è modificato come segue:
i)
l’inciso «, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;
ii)
è aggiunto il comma seguente:
«Le misure di cui al presente articolo, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 64, paragrafo 2.»;
3)
l’articolo 13, paragrafo 10 è modificato come segue:
a)
l’inciso «, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;
b)
è aggiunta la frase seguente:
«Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 64, paragrafo 2.»;
4)
all’articolo 15, paragrafo 3, secondo e terzo comma, l’inciso «, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2,» è sostituito dall’inciso «, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 64, paragrafo 3,»;
5)
l’articolo 18, paragrafo 3 è modificato come segue:
a)
l’inciso «, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;
b)
è aggiunto il comma seguente:
«Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 64, paragrafo 2.»;
6)
l’articolo 19, paragrafo 10 è modificato come segue:
a)
l’inciso «, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;
b)
è aggiunto il comma seguente:
«Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 64, paragrafo 2.»;
7)
l’articolo 21, paragrafo 6 è modificato come segue:
a)
l’inciso «, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;
b)
è aggiunto il comma seguente:
«Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 64, paragrafo 2.»;
8)
l’articolo 22, paragrafo 3 è modificato come segue:
a)
l’inciso «, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;
b)
è aggiunto il comma seguente:
«Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 64, paragrafo 2.»;
9)
l’articolo 24, paragrafo 5 è modificato come segue:
a)
l’inciso «, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;
b)
è aggiunto il comma seguente:
«Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 64, paragrafo 2.»;
10)
l’articolo 25, paragrafo 7 è modificato come segue:
a)
l’inciso «, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;
b)
è aggiunta la frase seguente:
«Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 64, paragrafo 2.»;
11)
l’articolo 27, paragrafo 7 è modificato come segue:
a)
l’inciso «, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;
b)
è aggiunto il comma seguente:
«Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 64, paragrafo 2.»;
12)
l’articolo 28, paragrafo 3 è modificato come segue:
a)
l’inciso «, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;
b)
è aggiunto il comma seguente:
«Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 64, paragrafo 2.»;
13)
l’articolo 29, paragrafo 3 è modificato come segue:
a)
al primo comma, l’inciso «, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;
b)
è aggiunto il comma seguente:
«Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 64, paragrafo 2.»;
14)
l’articolo 30, paragrafo 3 è modificato come segue:
a)
al primo comma, l’inciso «, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;
b)
è aggiunto il comma seguente:
«Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 64, paragrafo 2.»;
15)
l’articolo 40, paragrafo 6 è modificato come segue:
a)
l’inciso «, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;
b)
è aggiunto il comma seguente:
«Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 64, paragrafo 2.»;
16)
l’articolo 44, paragrafo 3 è modificato come segue:
a)
l’inciso «, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;
b)
è aggiunto il comma seguente:
«Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 64, paragrafo 2.»;
17)
l’articolo 45, paragrafo 3 è modificato come segue:
a)
l’inciso «, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;
b)
è aggiunto il comma seguente:
«Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 64, paragrafo 2.»;
18)
l’articolo 56, paragrafo 5, è modificato come segue:
a)
l’inciso «, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;
b)
è aggiunta la frase seguente:
«Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 64, paragrafo 2.»;
19)
nell’articolo 58, paragrafo 4, l’inciso «, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2,» è sostituito dall’inciso «, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 64, paragrafo 3,»;
20)
l’articolo 64 è modificato come segue:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.».
c)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Entro il 31 dicembre 2010, e in seguito almeno ogni tre anni, la Commissione rivede le disposizioni concernenti le sue competenze di esecuzione e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento di tali competenze. Tale relazione esamina, in particolare, la necessità che la Commissione proponga modifiche della presente direttiva, al fine di garantire l’idonea portata delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. La conclusione in merito alla necessità o meno di una modifica è accompagnata da una dichiarazione dettagliata dei motivi pertinenti di tale conclusione. Se necessario, la relazione è corredata di una proposta legislativa volta a modificare le disposizioni che conferiscono le competenze di esecuzione alla Commissione.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2008:10:oj#art-1