Art. 2

Art. 2

In vigore dal 6 mar 2008
1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 7 marzo 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Gli Stati membri applicano tali disposizioni in modo da: a) consentire gli scambi e l'impiego dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che siano conformi alla direttiva 2002/72/CE come modificata dalla presente direttiva, a decorrere dal 7 marzo 2009; b) vietare la produzione e l'importazione nella Comunità dei materiali e degli oggetti di materia plastica, destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, non conformi alla direttiva 2002/72/CE come modificata dalla presente direttiva a partire dal 7 marzo 2010; 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
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