Art. 3
In vigore dal 20 feb 2008
1. In deroga all’, i seguenti Stati membri possono posticipare l’attuazione della presente direttiva fino al 31 dicembre 2012 al fine di continuare a riservare servizi al fornitore o ai fornitori del servizio universale:
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Cipro
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Grecia
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Lettonia
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Lituania
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Lussemburgo
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Malta
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Polonia
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Repubblica ceca
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Romania
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Slovacchia
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Ungheria.
Detti Stati membri possono decidere di attuare la presente direttiva in una fase precedente.
2. Gli Stati membri in questione notificano alla Commissione che confermano la loro intenzione di avvalersi del termine di attuazione di cui al paragrafo 1 entro il 27 agosto 2008.
3. Gli Stati membri che aboliscono i loro settori riservati entro il 31 dicembre 2012 possono, tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2012, rifiutarsi di concedere l’autorizzazione di cui all’articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 97/67/CE, per i servizi che rientrano nel settore riservato abolito agli operatori postali che forniscono servizi nell’ambito del servizio universale (come pure alle società da essi controllate) e che beneficiano di un settore riservato in un altro Stato membro.
Storico versioni
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