Art. 1

Art. 1

In vigore dal 20 feb 2008
La direttiva 97/67/CE è modificata come segue: 1) l’ è sostituito dal seguente: « La presente direttiva fissa le regole comuni concernenti: — le condizioni relative alla fornitura dei servizi postali, — la fornitura di un servizio postale universale nella Comunità, — il finanziamento dei servizi universali a condizioni che garantiscano la fornitura permanente di tali servizi, — i principi tariffari e la trasparenza contabile per la fornitura del servizio universale, — la fissazione di norme di qualità per la fornitura del servizio universale e la creazione di un sistema che garantisca il rispetto di queste norme, — l’armonizzazione delle norme tecniche, — la creazione di autorità nazionali di regolamentazione indipendenti.»; 2) l’ è modificato come segue: a) il punto 1 è sostituito dal seguente: «1. servizi postali: i servizi che includono la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali;»; b) è inserito il punto seguente: «1 bis. fornitore di un servizio postale: l’impresa che fornisce uno o più servizi postali;»; c) nel punto 2 la definizione di «rete postale pubblica» è sostituita da «rete postale»; d) il punto 3 è sostituito dal seguente: «3. punti di accesso: ubicazioni fisiche, comprendenti in particolare le cassette postali messe a disposizione del pubblico, o sulla via pubblica o nei locali del fornitore o dei fornitori di servizi postali, dove gli invii postali possono essere depositati dai mittenti nella rete postale;»; e) il punto 4 è sostituito dal seguente: «4. raccolta: l’operazione di raccolta degli invii postali da parte di un fornitore di servizi postali;»; f) il punto 6 è sostituito dal seguente: «6. invio postale: l’invio, nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore di servizi postali. Si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di, ad esempio, libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale;»; g) il punto 8 è soppresso; h) il punto 12 è soppresso; i) il punto 13 è sostituito dal seguente: «13. fornitore del servizio universale: il fornitore di un servizio postale, pubblico o privato, che fornisce un servizio postale universale o una parte dello stesso all’interno di uno Stato membro e la cui identità è stata notificata alla Commissione a norma dell’;»; j) il punto 14 è sostituito dal seguente: «14. autorizzazioni: ogni permesso che stabilisce i diritti e gli obblighi specifici nel settore postale e che consente alle imprese di fornire servizi postali e, se del caso, creare e/o sfruttare le proprie reti per la fornitura di tali servizi, sotto forma di “autorizzazione generale” oppure di “licenza individuale” definite come segue: — per “autorizzazione generale” si intende ogni autorizzazione che, indipendentemente dal fatto che sia regolata da una “licenza per categoria” o da norme di legge generali, e che preveda o meno procedure di registrazione o di dichiarazione, non richiede al fornitore di un servizio postale interessato di ottenere una esplicita decisione da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione prima dell’esercizio dei diritti derivanti dall’autorizzazione, — per “licenza individuale” si intende ogni autorizzazione concessa da un’autorità nazionale di regolamentazione, la quale conferisce diritti specifici ad un fornitore di servizi postali ovvero che assoggetta le operazioni di tale impresa ad obblighi specifici che integrino, se del caso, l’autorizzazione generale, qualora detto fornitore non possa esercitare i diritti di cui trattasi in assenza di previa decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione;»; k) il punto 17 è sostituito dal seguente: «17. utente: qualunque persona fisica o giuridica beneficiaria di una prestazione del servizio postale in qualità di mittente o di destinatario;»; l) il punto 19 è sostituito dal seguente: «19. esigenze essenziali: i motivi di interesse generale e di natura non economica che possono portare uno Stato membro ad imporre condizioni in materia di fornitura di servizi postali. Tali motivi sono la riservatezza della corrispondenza, la sicurezza del funzionamento della rete in materia di trasporto di sostanze pericolose, il rispetto delle condizioni di lavoro e dei sistemi di sicurezza sociale previsti dalla legge, dai regolamenti o dalle disposizioni amministrative e/o dagli accordi collettivi negoziati tra le parti sociali nazionali in conformità al diritto comunitario e nazionale e, nei casi in cui sia giustificato, la protezione dei dati, la tutela dell’ambiente e l’assetto territoriale. La protezione dei dati può comprendere la protezione dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o conservate, nonché la tutela della vita privata;»; m) è aggiunto il punto seguente: «20. servizi forniti a tariffa unitaria: servizi postali per cui la tariffa è fissata nei termini e nelle condizioni generali dei fornitori del servizio universale per invii postali singoli.»; 3) l’ è modificato come segue: a) il primo comma del paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Gli Stati membri si attivano per assicurare che il servizio universale sia garantito come minimo cinque giorni lavorativi a settimana, salvo circostanze o condizioni geografiche eccezionali, e che includa almeno: — una raccolta, — una distribuzione al domicilio di ogni persona fisica o giuridica o tramite deroga, alle condizioni stabilite dall’autorità nazionale di regolamentazione, in installazioni appropriate.»; b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Le autorità nazionali di regolamentazione possono innalzare il limite di peso di copertura del servizio universale per i pacchi postali ad una soglia non superiore ai 20 kg e stabilire regimi speciali per la distribuzione a domicilio dei pacchi postali. Fatto salvo il limite di peso della copertura del servizio universale per i pacchi postali deciso da un determinato Stato membro, gli Stati membri garantiscono la distribuzione all’interno del loro territorio dei pacchi postali provenienti da altri Stati membri con peso fino a 20 kg.»; c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Le dimensioni minime e massime degli invii postali considerati sono quelle fissate nelle disposizioni pertinenti adottate dall’Unione postale universale.»; 4) l’ è sostituito dal seguente: « 1.   Ciascuno Stato membro provvede affinché sia garantita la fornitura del servizio universale e notifica alla Commissione le misure adottate per adempiere a tale obbligo. Il comitato di cui all’articolo 21 è informato delle misure introdotte dagli Stati membri per garantire la fornitura del servizio universale. 2.   Gli Stati membri possono designare una o più imprese come fornitori del servizio universale,per coprire tutto il territorio nazionale. Gli Stati membri possono designare più imprese per fornire i diversi elementi del servizio universale e/o per coprire differenti parti del territorio nazionale. In tal caso, definiscono, nel rispetto del diritto comunitario, gli obblighi e i diritti attribuiti ad essi e provvedono alla loro pubblicazione. In particolare, gli Stati membri adottano misure volte a garantire che le condizioni a cui viene affidato il servizio universale si basino su principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, garantendo in tal modo la continuità della fornitura del servizio universale e tenendo conto del ruolo importante che questo svolge nella coesione sociale e territoriale. Gli Stati membri notificano alla Commissione l’identità del fornitore o dei fornitori del servizio universale da essi designati. La designazione dei fornitori del servizio universale è regolarmente riesaminata a fronte delle condizioni e dei principi di cui al presente articolo. Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché la durata di tale designazione copra un periodo sufficiente ad assicurare la redditività degli investimenti.»; 5) il paragrafo 2 dell’ è sostituito dal seguente: «2.   Le disposizioni del paragrafo 1 lasciano impregiudicate le misure che gli Stati membri adottano per motivi di interesse pubblico riconosciuti nel trattato, segnatamente agli articoli 30 e 46, e che riguardano in particolare la moralità pubblica, la pubblica sicurezza, comprese le indagini criminali, e l’ordine pubblico.»; 6) l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti e i fornitori di servizi postali ricevano regolarmente dal fornitore o dai fornitori del servizio universale informazioni sufficientemente precise e aggiornate sulle caratteristiche del servizio universale offerto, in particolare per quanto riguarda le condizioni generali di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualità. Le informazioni sono pubblicate nel modo appropriato. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le modalità con cui sono rese disponibili le informazioni da pubblicare ai sensi del primo comma.»; 7) il titolo del Capitolo 3 è sostituito dal seguente: «Finanziamento dei servizi universali»; 8) l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 1.   Gli Stati membri non concedono né mantengono in vigore diritti esclusivi o speciali per l’instaurazione e la fornitura di servizi postali. Gli Stati membri possono finanziare la fornitura del servizio universale in conformità ad uno o più degli strumenti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, o in conformità a qualsiasi altro strumento compatibile con il trattato. 2.   Gli Stati membri possono garantire la fornitura del servizio universale appaltando tali servizi in conformità alle norme e ai regolamenti applicabili in materia di appalti pubblici, inclusi, come previsto dalla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (*1), il dialogo competitivo o le procedure negoziate con o senza la pubblicazione di un bando di gara. 3.   Se uno Stato membro stabilisce che gli obblighi del servizio universale previsti dalla presente direttiva comportano un costo netto, calcolato tenendo conto dell’allegato I, e rappresentano un onere finanziario eccessivo per il fornitore o i fornitori del servizio universale, può introdurre: a) un meccanismo volto a compensare l’impresa interessata a partire da fondi pubblici; b) un meccanismo volto a ripartire il costo netto degli obblighi del servizio universale fra i fornitori di servizi e/o gli utenti. 4.   Se il costo netto è ripartito conformemente al paragrafo 3, lettera b), gli Stati membri possono istituire un fondo di compensazione che può essere finanziato mediante diritti a carico dei fornitori dei servizi e/o degli utenti e amministrato da un organismo indipendente dal beneficiario o dai beneficiari. Gli Stati membri possono vincolare la concessione di autorizzazioni ai fornitori di servizi di cui all’articolo 9, paragrafo 2, all’obbligo di contribuire finanziariamente al fondo o di adempiere gli obblighi del servizio universale. Gli obblighi del servizio universale a carico del fornitore o dei fornitori di servizi di cui all’ possono essere finanziati in tal modo. 5.   Gli Stati membri garantiscono che, nell’istituzione del fondo di compensazione e nella fissazione del livello dei contributi finanziari di cui ai paragrafi 3 e 4, vengano rispettati i principi di trasparenza, di non discriminazione e di proporzionalità. Le decisioni adottate a norma dei paragrafi 3 e 4 si basano su criteri oggettivi e verificabili e vengono rese pubbliche. (*1)   GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/97/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 107).»;" 9) il titolo del Capitolo 4 è sostituito dal seguente: «Condizioni per la fornitura dei servizi postali e condizioni di accesso alla rete postale»; 10) l’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 1.   Per i servizi che esulano dall’ambito di applicazione del servizio universale, gli Stati membri possono introdurre autorizzazioni generali nella misura necessaria per garantire la conformità alle esigenze essenziali. 2.   Per i servizi che rientrano nell’ambito di applicazione del servizio universale, gli Stati membri possono introdurre procedure di autorizzazione, comprese licenze individuali, nella misura necessaria per garantire la conformità alle esigenze essenziali e per garantire la fornitura del servizio universale. La concessione di autorizzazioni può: — essere subordinata agli obblighi del servizio universale, — se necessario e giustificato, prevedere l’imposizione di obblighi in merito alla qualità, alla disponibilità e all’esecuzione dei servizi in questione, — se opportuno, essere subordinata all’obbligo di contribuire finanziariamente ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all’articolo 7, qualora la fornitura del servizio universale comporti un costo netto e rappresenti un onere indebito per il fornitore o i fornitori del servizio universale designati conformemente all’, — se opportuno, essere subordinata all’obbligo di contribuire finanziariamente ai costi operativi delle autorità nazionali di regolamentazione di cui all’articolo 22, — se opportuno, essere subordinata ad un obbligo di rispettare le condizioni di lavoro previste dalla legislazione nazionale. Gli obblighi e i requisiti di cui al primo trattino e all’ possono essere imposti unicamente ai fornitori del servizio universale designati. Tranne nel caso di imprese designate come fornitori del servizio universale a norma dell’, le autorizzazioni non possono: — essere limitate in numero, — per gli stessi elementi del servizio universale o parti del territorio nazionale, imporre obblighi di servizio universale e, al tempo stesso, l’obbligo di contribuire finanziariamente ad un meccanismo di condivisione dei costi, — riprendere condizioni applicabili alle imprese in virtù di altre norme legislative nazionali, non settoriali, — imporre condizioni tecniche o operative diverse da quelle necessarie per adempiere gli obblighi della presente direttiva. 3.   Le procedure, gli obblighi e i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasparenti, accessibili, non discriminatori, proporzionati, precisi e univoci, vengono resi pubblici anticipatamente e si basano su criteri oggettivi. Gli Stati membri devono assicurare che i motivi del rifiuto o revoca totale o parziale di un’autorizzazione siano comunicati al richiedente, e devono prevedere una procedura di ricorso.»; 11) il paragrafo 1 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente: «1.   Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e in base agli articoli 47, paragrafo 2, 55 e 95 del trattato, adottano le necessarie misure di armonizzazione delle procedure di cui all’articolo 9 per l’offerta commerciale al pubblico dei servizi postali.»; 12) l’articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e in base agli articoli 47, paragrafo 2, 55 e 95 del trattato, fissano le necessarie misure di armonizzazione atte a garantire agli utenti e al fornitore o ai fornitori del servizio postale l’accesso alla rete postale in condizioni di trasparenza e di non discriminazione.»; 13) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 11 bis Ogniqualvolta ciò sia necessario per tutelare gli interessi degli utenti e/o per promuovere una concorrenza efficace, e alla luce della situazione nazionale e della legislazione nazionale, gli Stati membri garantiscono condizioni di accesso trasparenti e non discriminatorie per elementi dell’infrastruttura o dei servizi postali forniti nell’ambito di applicazione del servizio universale, quali il sistema di codice di avviamento postale, le banche dati di indirizzi, le caselle postali, le cassette di recapito, le informazioni sui cambiamenti di indirizzo, il servizio di instradamento della posta verso nuovi indirizzi e il servizio di rinvio al mittente. Tale disposizione non pregiudica il diritto degli Stati membri di adottare misure atte a garantire l’accesso alla rete postale a condizioni trasparenti, proporzionali e non discriminatorie.»; 14) l’articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Gli Stati membri provvedono affinché le tariffe di ciascuno dei servizi che fanno parte del servizio universale siano fissate nel rispetto dei seguenti criteri: — i prezzi devono essere ragionevoli e permettere di fornire servizi accessibili all’insieme degli utenti, a prescindere dalla situazione geografica e tenendo conto delle condizioni nazionali specifiche. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre un servizio postale gratuito per gli utenti non vedenti e ipovedenti, — i prezzi devono essere correlati ai costi e fornire incentivi ad una efficace fornitura del servizio universale. Ogniqualvolta ciò sia necessario per motivi di interesse pubblico, gli Stati membri possono decidere di applicare una tariffa uniforme in tutto il territorio nazionale e/o oltre frontiera ai servizi forniti a tariffa unitaria e ad altri invii postali, — l’applicazione di una tariffa unica non esclude il diritto del fornitore o dei fornitori del servizio universale di concludere con gli utenti accordi individuali in materia di prezzi, — le tariffe devono essere trasparenti e non discriminatorie, — qualora i fornitori del servizio universale applichino tariffe speciali, ad esempio per servizi prestati ad utenti che esercitano attività commerciali, utenti all’ingrosso o consolidatori postali per utenti diversi, si applicano i principi di trasparenza e non discriminazione per quanto riguarda sia le tariffe sia le condizioni associate. Le tariffe, unitamente alle condizioni associate, si applicano sia fra i terzi sia fra i terzi e i fornitori del servizio universale che forniscono servizi equivalenti. Simili tariffe devono inoltre essere disponibili per gli utenti, specie singoli utenti e piccole e medie imprese, a condizioni simili.»; 15) l’articolo 14 è modificato come segue: a) i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i fornitori del servizio universale effettuino una contabilità conformemente alle disposizioni del presente articolo. 2.   Il fornitore o i fornitori del servizio universale nella loro contabilità interna tengono conti separati per distinguere chiaramente tra i singoli servizi ed i prodotti che fanno parte del servizio universale e quelli che non ne fanno parte. Siffatta separazione contabile è applicata quando gli Stati membri calcolano il costo netto del servizio universale. Tali sistemi di contabilità interna operano sulla base di principi di contabilità dei costi applicati coerentemente e obiettivamente giustificabili. 3.   I sistemi di contabilità di cui al paragrafo 2, fatto salvo il paragrafo 4, imputano i costi nel modo seguente: a) imputazione diretta dei costi che possono essere direttamente attribuiti ad un servizio o prodotto particolare; b) imputazione dei costi comuni, vale a dire che non possono essere direttamente attribuiti a un particolare servizio o prodotto, come segue: i) ove possibile, sulla base di un’analisi diretta dell’origine dei costi stessi; ii) se non è possibile un’analisi diretta, le categorie di costi comuni sono imputate per collegamento indiretto con un’altra categoria di costi o gruppo di categorie di costi per i quali è possibile l’imputazione o attribuzione diretta; il collegamento indiretto è basato su strutture di costi comparabili; iii) se non è possibile imputare la categoria dei costi né in modo diretto né in modo indiretto, la categoria dei costi viene attribuita applicando un parametro di assegnazione generale, determinato in base al rapporto fra tutte le spese direttamente o indirettamente attribuite o imputate a ciascuno dei servizi universali, da un lato, e agli altri servizi, dall’altro; iv) i costi comuni necessari per la prestazione di servizi universali e di servizi non universali sono imputati in modo appropriato; ai servizi universali e ai servizi non universali devono essere applicati gli stessi fattori di costo.»; b) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8.   Se un determinato Stato membro non ha utilizzato un meccanismo di finanziamento per la fornitura del servizio universale, come autorizzato dall’articolo 7, e se l’autorità nazionale di regolamentazione si è accertata che nessuno dei fornitori del servizio universale designati in tale Stato membro ha ricevuto assistenza statale, occulta o di altro tipo, e che la concorrenza nel mercato è pienamente efficace, tale autorità può decidere di non applicare i requisiti del presente articolo.»; c) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «9.   Il presente articolo può, tuttavia, essere applicato al fornitore del servizio universale designato anteriormente al termine ultimo per la completa apertura del mercato finché non saranno stati designati altri fornitori del servizio universale. L’autorità nazionale di regolamentazione informa la Commissione anticipatamente di siffatte decisioni. 10.   Gli Stati membri possono chiedere ai fornitori di servizi postali tenuti a contribuire ad un fondo di compensazione di operare un’opportuna separazione della contabilità in modo da garantire il funzionamento del fondo.»; 16) L’articolo 16 è modificato come segue: a) il secondo trattino del terzo comma è sostituito dal seguente: «— dal Parlamento europeo e dal Consiglio per i servizi transfrontalieri intracomunitari, quali figurano nell’allegato II. Tali norme saranno adattate in futuro al progresso tecnico o all’evoluzione del mercato secondo la procedura di cui all’articolo 21, paragrafo 2.»; b) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Il controllo delle prestazioni viene effettuato almeno una volta all’anno in modo indipendente da organismi esterni ai fornitori del servizio universale alle condizioni normalizzate che devono essere fissate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 21, paragrafo 2 ed i risultati sono pubblicati almeno una volta all’anno.»; 17) i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 18 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Conformemente all’articolo 16, nell’allegato II sono fissate le norme di qualità dei servizi transfrontalieri intracomunitari. 2.   Qualora specifiche situazioni infrastrutturali e geografiche lo rendano necessario, le autorità di regolamentazione nazionali possono stabilire deroghe alle norme di qualità di cui all’allegato II. Le deroghe così stabilite sono immediatamente notificate alla Commissione. Quest’ultima presenta, per informazione, al comitato di cui all’articolo 21 una relazione annuale sulle notifiche ricevute nei precedenti dodici mesi.»; 18) l’articolo 19 è sostituito dal seguente: «Articolo 19 1.   Gli Stati membri assicurano che tutti i fornitori di servizi postali stabiliscano procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, in particolare in caso di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualità del servizio (comprese le procedure per determinare di chi sia la responsabilità, qualora sia coinvolto più di un operatore), fatte salve le pertinenti disposizioni nazionali e internazionali sui regimi di compensazione. Gli Stati membri adottano misure atte a garantire che le procedure di cui al primo comma consentano di risolvere le controversie in maniera equa e celere, prevedendo, nei casi giustificati, un sistema di rimborso e/o compensazione. Gli Stati membri incoraggiano anche lo sviluppo di sistemi extragiudiziali indipendenti per la soluzione delle controversie fra fornitori di servizi postali e utenti. 2.   Fatte salve le altre possibilità di ricorso previste dalle legislazioni nazionale e comunitaria, gli Stati membri garantiscono che gli utenti, agendo individualmente o, quando il diritto nazionale lo prevede, in collegamento con gli organismi che salvaguardano gli interessi degli utenti e/o dei consumatori, possano presentare all’autorità nazionale competente i casi in cui i ricorsi presentati dagli utenti alle imprese che forniscono servizi nell’ambito del servizio universale non abbiano ottenuto risultati soddisfacenti. Ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 16, gli Stati membri assicurano che i fornitori del servizio universale e, se del caso, le imprese che forniscono servizi nell’ambito del servizio universale, pubblichino, assieme al rapporto annuale sul controllo delle prestazioni, le informazioni relative al numero di reclami e al modo in cui sono stati gestiti.»; 19) l’articolo 21 è sostituito dal seguente: «Articolo 21 1.   La Commissione è assistita da un comitato. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»; 20) l’articolo 22 è sostituito dal seguente: «Articolo 22 1.   Ciascuno Stato membro designa una o più autorità nazionali di regolamentazione per il settore postale, giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti dagli operatori postali. Gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo di fornitori di servizi postali provvedono alla piena ed effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le autorità nazionali di regolamentazione designate per svolgere i compiti che derivano dalla presente direttiva. Essi rendono pubbliche, in forma facilmente accessibile, le funzioni esercitate dalle autorità nazionali di regolamentazione, in particolare quando tali funzioni vengano assegnate a più organismi. Gli Stati membri assicurano inoltre, ove opportuno, la consultazione e la cooperazione fra queste autorità e le autorità nazionali incaricate di attuare il diritto della concorrenza e la normativa sulla tutela dei consumatori, nelle materie di interesse comune. 2.   Le autorità nazionali di regolamentazione hanno in particolare il compito di garantire l’osservanza degli obblighi derivanti dalla presente direttiva, in particolare istituendo procedure di monitoraggio e regolamentazione per garantire la fornitura del servizio universale. Esse possono inoltre avere il compito di garantire il rispetto delle norme in materia di concorrenza nel settore postale. Le autorità nazionali di regolamentazione collaborano strettamente e si assistono reciprocamente per agevolare l’applicazione della presente direttiva in seno agli organi appropriati esistenti. 3.   Gli Stati membri prevedono, a livello nazionale, meccanismi efficienti che consentano a qualunque utente e a qualunque fornitore di servizi postali interessati da una decisione di una autorità nazionale di regolamentazione di ricorrere avverso detta decisione dinanzi ad un organo di ricorso indipendente dalle parti coinvolte. In attesa dell’esito di un eventuale ricorso, resta in vigore la decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione, a meno che l’organo di ricorso non decida altrimenti.»; 21) è inserito il capitolo seguente: «CAPITOLO 9 bis Fornitura di informazioni Articolo 22 bis 1.   Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi postali forniscano, in particolare alle autorità nazionali di regolamentazione, tutte le informazioni, anche di carattere finanziario e attinenti alla fornitura del servizio universale, necessarie in particolare ai fini seguenti: a) affinché le autorità nazionali di regolamentazione assicurino la conformità alle disposizioni della presente direttiva o alle decisioni adottate ai sensi della presente direttiva; b) a fini statistici chiaramente definiti. 2.   Su richiesta, e se del caso in via riservata, i fornitori di servizi postali forniscono sollecitamente tali informazioni, osservando i tempi ed il livello di dettaglio richiesti dall’autorità nazionale di regolamentazione. Le informazioni richieste da detta autorità sono proporzionate rispetto all’assolvimento dei suoi compiti. L’autorità nazionale di regolamentazione motiva adeguatamente la richiesta di informazioni. 3.   Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione forniscano alla Commissione, a richiesta, informazioni appropriate e pertinenti necessarie all’esecuzione delle sue mansioni ai sensi della presente direttiva. 4.   Qualora le informazioni fossero considerate riservate da parte di un’autorità nazionale di regolamentazione, in conformità alle regole comunitarie e nazionali in materia di riservatezza degli affari, la Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione interessate mantengono la suddetta riservatezza.»; 22) l’articolo 23 è sostituito dal seguente: «Articolo 23 Ogni quattro anni, e per la prima volta non oltre il 31 dicembre 2013, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva, che include adeguate informazioni relative allo sviluppo del settore, in particolare per quanto riguarda i modelli economici, sociali, occupazionali e gli aspetti tecnologici, nonché alla qualità dei servizi. Tale relazione è corredata di eventuali proposte al Parlamento europeo e al Consiglio.»; 23) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 23 bis La Commissione presta assistenza agli Stati membri nell’attuazione della presente direttiva, anche per quanto riguarda il calcolo del costo netto del servizio universale.»; 24) gli articoli 24, 25, 26 e 27 sono soppressi; 25) come allegato I è inserito il testo seguente: «ALLEGATO I Orientamenti per il calcolo dell’eventuale costo netto del servizio universale Parte A:   definizione degli obblighi di servizio universale Per obblighi di servizio universale si intendono gli obblighi di cui all’ imposti da uno Stato membro nei confronti di un fornitore di servizi postali perché questa fornisca un servizio postale in una determinata regione geografica, applicando in tale regione, se necessario, tariffe uniformi per la fornitura del servizio in questione o fornendo determinati servizi gratuiti per gli utenti non vedenti e ipovedenti. Tali obblighi possono includere fra l’altro quanto segue: — un numero di giorni di consegna superiore al numero stabilito dalla presente direttiva, — accessibilità dei punti di accesso al fine di soddisfare gli obblighi del servizio universale, — accessibilità delle tariffe del servizio universale, — prezzi uniformi per il servizio universale, — fornitura di determinati servizi gratuiti per gli utenti non vedenti e ipovedenti. Parte B:   calcolo del costo netto Le autorità nazionali di regolamentazione prendono in considerazione tutti i mezzi atti a incoraggiare adeguatamente i fornitori di servizi postali (designati o meno) ad assolvere gli obblighi di servizio universale in modo efficiente rispetto ai costi. Il costo netto degli obblighi di servizio universale è ogni costo connesso all’operazione della fornitura del servizio universale e necessario per tale operazione. Il costo netto degli obblighi di servizio universale deve essere calcolato come la differenza tra il costo netto delle operazioni di un fornitore del servizio universale designato quando è soggetto ad obblighi di servizio universale e il costo netto delle operazioni in assenza di tali obblighi. Nel calcolo si terrà conto di tutti gli altri elementi pertinenti, compresi i vantaggi intangibili e commerciali di cui beneficiano i fornitori di servizi postali designati per fornire il servizio universale, il diritto a realizzare profitti ragionevoli e gli incentivi per una maggiore efficienza economica. Particolare attenzione va riservata alla corretta valutazione dei costi che il fornitore del servizio universale designato avrebbe scelto di evitare se non fosse stato soggetto a tali obblighi. Il calcolo del costo netto dovrebbe tener conto anche dei vantaggi, compresi quelli intangibili, che gli obblighi di servizio universale comportano per l’operatore di tale servizio. Il calcolo si basa sui costi imputabili ai seguenti fattori: i) elementi del servizio che possono essere forniti solo in perdita o a costi diversi dalle normali condizioni commerciali. In tale categoria possono rientrare elementi del servizio quali i servizi definiti nella parte A; ii) determinati utenti o categorie di utenti che, considerati il costo della fornitura di un servizio determinato, il gettito generato ed eventuali tariffe uniformi imposte dagli Stati membri, possono essere serviti solo in perdita o a costi diversi dalle normali condizioni commerciali. In tale categoria rientrano utenti o categorie di utenti che non fruirebbero dei servizi di un operatore se questo non fosse soggetto ad obblighi di servizio universale. Il calcolo del costo netto di alcuni aspetti specifici degli obblighi di servizio universale va realizzato separatamente e in modo da evitare una doppia computazione dei vantaggi e dei costi diretti od indiretti. Il costo netto complessivo degli obblighi di servizio universale di un fornitore di servizio universale designato equivale alla somma del costo netto dei vari elementi degli obblighi di servizio universale, tenendo conto dei vantaggi intangibili. La verifica del costo netto è di competenza delle autorità nazionali di regolamentazione. Il fornitore o i fornitori del servizio universale cooperano con l’autorità di regolamentazione nazionale per consentire la verifica del costo netto. Parte C:   recupero di eventuali costi netti derivanti dagli obblighi di servizio universale Il recupero o il finanziamento del costo netto degli obblighi di servizio universale può implicare che i fornitori del servizio universale designati siano indennizzati per i servizi che forniscono a condizioni non commerciali. Poiché la compensazione comporta trasferimenti finanziari, gli Stati membri devono provvedere affinché essi siano effettuati in modo obiettivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato. Ciò significa che i trasferimenti finanziari comportano per quanto possibile distorsioni minime della concorrenza e della domanda degli utenti. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 4, un dispositivo di condivisione basato su un fondo deve usare meccanismi trasparenti e neutri per il prelievo dei contributi che evitino il rischio di una doppia imposizione sulle entrate e sulle uscite delle imprese. L’organismo indipendente che gestisce il fondo di finanziamento ha la competenza di prelevare i contributi dalle imprese tenute a contribuire al costo netto degli obblighi di servizio universale in un determinato Stato membro e provvedere alla supervisione del trasferimento delle somme dovute alle imprese autorizzate a ricevere pagamenti provenienti dal fondo.»; 26) L’allegato diventa l’allegato II.
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