Art. 4

Art. 4

In vigore dal 19 feb 2008
Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 14 settembre 2008 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Gli Stati membri applicano tali disposizioni dal 15 settembre 2008. Le disposizioni devono contenere un riferimento alla presente direttiva al momento della loro adozione da parte degli Stati membri o essere corredate di tale riferimento al momento della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2008:17:oj#art-4