Art. 9

Art. 9

In vigore dal 12 feb 2008
1.   Nella richiesta di rimborso la natura dei beni e servizi acquisiti è indicata mediante il codice corrispondente tra quelli sottoelencati: 1 = carburante; 2 = locazione di mezzi di trasporto; 3 = spese relative a mezzi di trasporto, ad eccezione dei beni e dei servizi di cui ai codici 1 e 2; 4 = pedaggi stradali e oneri per l'uso della strada; 5 = spese di viaggio quali spese di taxi, spese per l'utilizzazione di mezzi di trasporto pubblici; 6 = alloggio; 7 = alimenti, bevande e servizi di ristorazione; 8 = ingresso a fiere ed esposizioni; 9 = spese suntuarie, di divertimento e di rappresentanza; 10 = altro. Se si utilizza il codice 10, occorre indicare la natura dei beni ceduti e dei servizi prestati. 2.   Lo Stato membro di rimborso può esigere che il richiedente fornisca ulteriori informazioni elettroniche codificate per ciascuno dei codici di cui al paragrafo 1, nella misura in cui tali informazioni siano necessarie a motivo di eventuali limitazioni del diritto a detrazione di cui alla direttiva 2006/112/CE, quali applicati nello Stato membro di rimborso o per l'applicazione delle pertinenti deroghe concesse allo Stato membro di rimborso a norma degli articoli 395 o 396 di detta direttiva.
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