Art. 27
In vigore dal 12 feb 2008
1. L'interesse è calcolato dal giorno successivo all'ultimo giorno per il pagamento del rimborso ai sensi dell', paragrafo 1, fino al giorno in cui il rimborso è effettivamente pagato.
2. Il tasso di interesse è pari al tasso di interesse previsto per i rimborsi dell'IVA ai soggetti passivi stabiliti nello Stato membro di rimborso conformemente alla legislazione nazionale di tale Stato membro.
Se non vi sono interessi pagabili ai sensi della legislazione nazionale sui rimborsi ai soggetti passivi stabiliti, gli interessi pagabili sono pari agli interessi o agli oneri equivalenti applicati dallo Stato membro di rimborso in caso di ritardato pagamento dell'IVA da parte di soggetti passivi.
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