Art. 25

Art. 25

In vigore dal 12 feb 2008
Lo Stato membro di rimborso conteggia come diminuzione o aumento dell'importo del rimborso ogni correzione apportata in relazione a una precedente richiesta di rimborso di cui all' o, in caso di trasmissione di una dichiarazione separata, mediante pagamento o riscossione separati.
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