Art. 24
In vigore dal 12 feb 2008
1. Qualora un rimborso sia stato ottenuto con mezzi fraudolenti o in altro modo non corretto, l'autorità competente dello Stato membro di rimborso procede direttamente al recupero degli importi indebitamente pagati, compreso il pagamento di eventuali sanzioni pecuniarie e interessi conformemente alla procedura applicabile nello Stato membro di rimborso, fatte salve le disposizioni in materia di assistenza reciproca ai fini del recupero dell'IVA.
2. In caso di una sanzione amministrativa o di interessi imposti ma non pagati, lo Stato membro di rimborso può sospendere ogni ulteriore rimborso al soggetto passivo in questione, sino a un importo pari a quello non pagato.
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