Art. 15

Art. 15

In vigore dal 12 feb 2008
1.   La richiesta di rimborso è presentata allo Stato membro di stabilimento al più tardi il 30 settembre dell'anno civile successivo al periodo di riferimento. La richiesta di rimborso si considera presentata solo se il richiedente ha fornito tutte le informazioni previste dagli . 2.   Lo Stato membro di stabilimento trasmette senza indugio al richiedente una ricevuta per via elettronica.
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