Art. 3

Art. 3

In vigore dal 12 feb 2008
A decorrere dal 1o gennaio 2011, gli articoli 53 e 54 della direttiva 2006/112/CE sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 53 Il luogo delle prestazioni di servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, e servizi accessori connessi con l’accesso prestati a un soggetto passivo è il luogo in cui tali manifestazioni si svolgono effettivamente. Articolo 54 1.   Il luogo delle prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, ivi compresi i servizi prestati dall’organizzatore di tali attività, nonché i servizi accessori prestati a una persona che non è soggetto passivo è il luogo in cui tali attività si svolgono effettivamente. 2.   Il luogo delle prestazioni dei seguenti servizi a una persona che non è soggetto passivo è il luogo in cui le prestazioni sono materialmente eseguite: a) attività accessorie ai trasporti quali operazioni di carico, scarico, movimentazione e affini; b) perizie e lavori relativi a beni mobili materiali.»
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