Art. 3
In vigore dal 12 feb 2008
A decorrere dal 1o gennaio 2011, gli articoli 53 e 54 della direttiva 2006/112/CE sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 53
Il luogo delle prestazioni di servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, e servizi accessori connessi con l’accesso prestati a un soggetto passivo è il luogo in cui tali manifestazioni si svolgono effettivamente.
Articolo 54
1. Il luogo delle prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, ivi compresi i servizi prestati dall’organizzatore di tali attività, nonché i servizi accessori prestati a una persona che non è soggetto passivo è il luogo in cui tali attività si svolgono effettivamente.
2. Il luogo delle prestazioni dei seguenti servizi a una persona che non è soggetto passivo è il luogo in cui le prestazioni sono materialmente eseguite:
a)
attività accessorie ai trasporti quali operazioni di carico, scarico, movimentazione e affini;
b)
perizie e lavori relativi a beni mobili materiali.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2008:8:oj#art-3