Art. 2
In vigore dal 12 feb 2008
A decorrere dal 1o gennaio 2010 la direttiva 2006/112/CE è modificata come segue:
1)
al titolo V, il capo 3 è sostituito dal seguente:
«CAPO 3
Luogo delle prestazioni di servizi
Sezione 1
Definizioni
Articolo 43
Ai fini dell’applicazione delle regole relative al luogo delle prestazioni di servizi:
1)
il soggetto passivo che esercita parimenti attività o effettua operazioni non considerate cessioni di beni né prestazioni di servizi imponibili ai sensi dell’, paragrafo 1, è considerato soggetto passivo riguardo a tutte le prestazioni che gli sono rese;
2)
la persona giuridica che non è soggetto passivo e che è identificata ai fini dell’IVA è considerata soggetto passivo.
Sezione 2
Disposizioni generali
Articolo 44
Il luogo delle prestazioni di servizi resi a un soggetto passivo che agisce in quanto tale è il luogo in cui questi ha fissato la sede della propria attività economica. Tuttavia, se i servizi sono prestati ad una stabile organizzazione del soggetto passivo situata in un luogo diverso da quello in cui esso ha fissato la sede della propria attività economica, il luogo delle prestazioni di tali servizi è il luogo in cui è situata la stabile organizzazione. In mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo delle prestazioni di servizi è il luogo del domicilio o della residenza abituale del soggetto passivo destinatario dei servizi in questione.
Articolo 45
Il luogo delle prestazioni di servizi resi a persone che non sono soggetti passivi è il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica. Tuttavia, se i servizi sono prestati da una stabile organizzazione del prestatore situata in un luogo diverso da quello in cui esso ha fissato la sede della propria attività economica, il luogo delle prestazioni di tali servizi è il luogo in cui è situata la stabile organizzazione. In mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo delle prestazioni di servizi è il luogo del domicilio o della residenza abituale del prestatore.
Sezione 3
Disposizioni speciali
Sottosezione 1
Prestazioni di servizi rese da un intermediario
Articolo 46
Il luogo delle prestazioni di servizi rese a persone che non sono soggetti passivi da un intermediario che agisce in nome e per conto altrui è il luogo in cui viene effettuata l’operazione principale in conformità della presente direttiva.
Sottosezione 2
Prestazioni di servizi relativi a beni immobili
Articolo 47
Il luogo delle prestazioni di servizi relativi a un bene immobile, incluse le prestazioni di periti, di agenti immobiliari, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali i campi di vacanza o i terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di un bene immobile e le prestazioni tendenti a preparare o a coordinare l’esecuzione di lavori edili come, ad esempio, le prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza, è il luogo in cui è situato il bene.
Sottosezione 3
Prestazioni di trasporto
Articolo 48
Il luogo delle prestazioni di trasporto di passeggeri è quello dove si effettua il trasporto in funzione delle distanze percorse.
Articolo 49
Il luogo delle prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario di beni rese a persone che non sono soggetti passivi è quello dove si effettua il trasporto in funzione delle distanze percorse.
Articolo 50
Il luogo delle prestazioni di trasporto intracomunitario di beni rese a persone che non sono soggetti passivi è il luogo di partenza del trasporto.
Articolo 51
È considerato “trasporto intracomunitario di beni” il trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati nei territori di due Stati membri diversi.
“Luogo di partenza” è il luogo in cui inizia effettivamente il trasporto dei beni, senza tener conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo in cui si trovano i beni e “luogo di arrivo” è il luogo in cui il trasporto dei beni si conclude effettivamente.
Articolo 52
Gli Stati membri possono non assoggettare all’IVA la parte dei servizi di trasporto intracomunitario di beni resi a persone che non sono soggetti passivi corrispondente ai tragitti effettuati in o al di sopra di acque non facenti parte del territorio della Comunità.
Sottosezione 4
Prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e affini, servizi accessori ai trasporti, perizie e lavori relativi a beni mobili
Articolo 53
Il luogo delle prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, ivi compresi i servizi prestati dall’organizzatore di tali attività, nonché i relativi servizi accessori, è il luogo in cui tali attività si svolgono materialmente.
Articolo 54
Il luogo delle prestazioni dei seguenti servizi a una persona che non è soggetto passivo è il luogo in cui le prestazioni sono materialmente eseguite:
a)
attività accessorie ai trasporti quali operazioni di carico, scarico, movimentazione e affini;
b)
perizie e lavori relativi a beni mobili materiali.
Sottosezione 5
Prestazione di servizi di ristorazione e di catering
Articolo 55
Il luogo delle prestazioni di servizi di ristorazione e di catering diversi da quelli materialmente effettuati a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata nella Comunità è il luogo in cui le prestazioni sono materialmente eseguite.
Sottosezione 6
Noleggio di mezzi di trasporto
Articolo 56
1. Il luogo delle prestazioni di servizi di noleggio a breve termine di un mezzo di trasporto è il luogo in cui il mezzo di trasporto è effettivamente messo a disposizione del destinatario.
2. Ai fini del paragrafo 1 per “noleggio a breve termine” si intende il possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto durante un periodo non superiore a trenta giorni e, per quanto riguarda i natanti, non superiore a novanta giorni.
Sottosezione 7
Prestazioni di servizi di ristorazione e di catering destinati al consumo a bordo di una nave, un aereo o un treno
Articolo 57
1. Il luogo delle prestazioni di servizi di ristorazione e di catering che sono materialmente prestati a bordo di una nave, un aereo o un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità è il luogo di partenza del trasporto di passeggeri.
2. Ai fini del paragrafo 1 si considera “parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità” la parte di trasporto effettuata senza scalo fuori della Comunità tra il luogo di partenza e il luogo di arrivo del trasporto di passeggeri.
“Luogo di partenza di un trasporto di passeggeri” è il primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Comunità, eventualmente dopo uno scalo fuori della Comunità.
“Luogo di arrivo di un trasporto di passeggeri” è l’ultimo punto di sbarco previsto nella Comunità, per passeggeri imbarcati nella Comunità, eventualmente prima di uno scalo fuori della Comunità.
Per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno è considerato come un trasporto distinto.
Sottosezione 8
Prestazioni di servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi
Articolo 58
Il luogo delle prestazioni di servizi prestati per via elettronica, in particolare quelli di cui all’allegato II, resi a persone che non sono soggetti passivi stabilite o domiciliate o abitualmente residenti in uno Stato membro da un soggetto passivo che fuori della Comunità abbia stabilito la sede della propria attività economica o ivi disponga di una stabile organizzazione a partire dalla quale sono stati resi i servizi o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, sia domiciliato o abitualmente residente è il luogo in cui la persona non soggetto passivo è stabilita o domiciliata o abitualmente residente.
Il solo fatto che un prestatore di servizi e il suo destinatario comunichino per posta elettronica non implica che il servizio reso sia un servizio elettronico.
Sottosezione 9
Prestazioni di servizi a persone che non sono soggetti passivi fuori della Comunità
Articolo 59
Il luogo delle prestazioni dei seguenti servizi a una persona che non è soggetto passivo stabilita, domiciliata o abitualmente residente al di fuori della Comunità è il luogo in cui detta persona è stabilita, domiciliata o abitualmente residente:
a)
cessioni e concessioni di diritti d’autore, brevetti, diritti di licenza, marchi di fabbrica e di commercio e altri diritti analoghi;
b)
prestazioni pubblicitarie;
c)
prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati, periti contabili ed altre prestazioni analoghe, nonché elaborazione di dati e fornitura d’informazioni;
d)
obblighi di astenersi interamente o parzialmente dall’esercitare un’attività professionale o un diritto di cui al presente articolo;
e)
operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione, ad eccezione della locazione di casseforti;
f)
messa a disposizione di personale;
g)
locazione di un bene mobile materiale, ad esclusione di qualsiasi mezzo di trasporto;
h)
fornitura dell’accesso a sistemi di distribuzione di gas naturale e di energia elettrica, nonché del servizio di trasporto o trasmissione mediante gli stessi, e fornitura di altri servizi direttamente collegati;
i)
servizi di telecomunicazione;
j)
servizi di teleradiodiffusione;
k)
servizi prestati per via elettronica, in particolare quelli di cui all’allegato II.
Il solo fatto che un prestatore di servizi e il suo destinatario comunichino per posta elettronica non implica che il servizio reso sia un servizio prestato per via elettronica.
Sottosezione 10
Misure volte a prevenire i casi di doppia imposizione o non imposizione
Articolo 59 bis
Al fine di prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza, gli Stati membri possono considerare, per quanto riguarda i servizi il cui luogo delle prestazioni è stabilito agli articoli 44, 45, 56 e 59:
a)
il luogo delle prestazioni di un tale servizio o tutti tali servizi situato all’interno del loro territorio come se fosse situato al di fuori della Comunità qualora l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione dei servizi abbiano luogo al di fuori della Comunità;
b)
il luogo delle prestazioni di un tale servizio o tutti tali servizi situato al di fuori della Comunità come se fosse situato all’interno del loro territorio qualora l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione abbiano luogo all’interno del loro territorio.
Tuttavia, la presente disposizione non si applica ai servizi prestati per via elettronica se forniti a persone che non sono soggetti passivi non stabilite nella Comunità.
Articolo 59 ter
Gli Stati membri applicano l’articolo 59 bis, lettera b), ai servizi di telecomunicazione e ai servizi di teleradiodiffusione di cui all’articolo 59, primo comma, lettera j), resi a persone che non sono soggetti passivi stabilite o domiciliate o abitualmente residenti in uno Stato membro da un soggetto passivo che ivi abbia stabilito la sede della propria attività economica o disponga di una stabile organizzazione a partire dalla quale sono stati resi i servizi o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, sia domiciliato o abitualmente residente fuori della Comunità.»;
2)
l’articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, è sostituito dal seguente:
«Le aliquote ridotte non si applicano ai servizi forniti per via elettronica.»;
3)
la frase introduttiva dell’articolo 170 è sostituita dalla seguente:
«Il soggetto passivo che, ai sensi dell’ della direttiva 86/560/CEE (*1), dell’, punto 1, e dell’ della direttiva 2008/9/CE (*2) e dell’articolo 171 della presente direttiva, non è stabilito nello Stato membro in cui effettua acquisti di beni e servizi o importazioni di beni gravati da IVA ha il diritto al rimborso di tale imposta nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati ai fini delle operazioni seguenti:
(*1) Tredicesima direttiva 86/560/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità (GU L 326 del 21.11.1986, pag. 40)."
(*2) Direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (GU L 44 del 20.2.2008, pag. 23).»;"
4)
l’articolo 171 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il rimborso dell’IVA a favore dei soggetti passivi che non sono stabiliti nello Stato membro in cui effettuano acquisti di beni e servizi o importazioni di beni gravati da imposta ma che sono stabiliti in un altro Stato membro è effettuato secondo le modalità d’applicazione previste dalla direttiva 2008/9/CE.»;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. La direttiva 86/560/CEE non si applica:
a)
agli importi dell’IVA che, conformemente alla legislazione dello Stato membro di rimborso, sono stati indebitamente fatturati;
b)
agli importi dell’IVA fatturati per le cessioni di beni che siano, o possano essere, esenti ai sensi dell’articolo 138 o dell’articolo 146, paragrafo 1, lettera b).»;
5)
è inserito il seguente articolo 171 bis:
«Articolo 171 bis
Invece di concedere un rimborso IVA conformemente alle direttive 86/560/CEE o 2008/9/CE per le cessioni di beni o prestazioni di servizi a un soggetto passivo per le quali il soggetto passivo è debitore dell’imposta ai sensi degli articoli da 194 a 197 o dell’articolo 199, gli Stati membri possono autorizzare la detrazione di detta imposta secondo la procedura di cui all’articolo 168. Le limitazioni esistenti ai sensi dell’, paragrafo 2, e dell’, paragrafo 2, della direttiva 86/560/CEE possono essere mantenute.
A tal fine gli Stati membri possono escludere il soggetto passivo che deve assolvere l’imposta dalla procedura di rimborso conformemente alle direttive 86/560/CEE o 2008/9/CE.»;
6)
al titolo XI, capo 1, sezione 1, è aggiunto il seguente articolo 192 bis:
«Articolo 192 bis
Ai fini della presente sezione, un soggetto passivo che dispone di una stabile organizzazione nel territorio di uno Stato membro in cui è debitore di imposta si considera soggetto passivo non stabilito nel territorio di tale Stato membro qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
egli effettua in tale paese una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile;
b)
la cessione di beni o prestazione di servizi è effettuata senza la partecipazione di una sede del cedente o del prestatore di servizi situata nello Stato membro in questione.»;
7)
l’articolo 196 è sostituito dal seguente:
«Articolo 196
L’IVA è dovuta dai soggetti passivi o dalle persone giuridiche che non sono soggetti passivi identificate ai fini dell’IVA a cui è reso un servizio ai sensi dell’articolo 44, se il servizio è reso da un soggetto passivo non stabilito nel territorio di tale Stato membro.»;
8)
all’articolo 214 sono aggiunte le seguenti lettere:
«d)
ogni soggetto passivo che riceve, nel loro rispettivo territorio, prestazioni per le quali è debitore dell’IVA a norma dell’articolo 196;
e)
ogni soggetto passivo, stabilito nel loro rispettivo territorio, che effettua nel territorio di un altro Stato membro prestazioni di servizi per i quali l’IVA è dovuta unicamente dal destinatario a norma dell’articolo 196.»;
9)
l’articolo 262 è sostituito dal seguente:
«Articolo 262
Il soggetto passivo identificato ai fini dell’IVA deposita un elenco riepilogativo contenente i seguenti elementi:
a)
gli acquirenti identificati ai fini dell’IVA cui ha ceduto dei beni alle condizioni previste all’articolo 138, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera c);
b)
le persone identificate ai fini dell’IVA cui ha ceduto dei beni che gli sono stati ceduti tramite gli acquisti intracomunitari di cui all’articolo 42;
c)
i soggetti passivi e le persone giuridiche che non sono soggetti passivi identificate ai fini dell’IVA cui ha prestato servizi, diversi dai servizi esenti da IVA nello Stato membro in cui la prestazione è imponibile, per i quali il destinatario dei servizi è debitore dell’imposta conformemente all’articolo 196.»;
10)
all’articolo 264, il paragrafo 1 è così modificato:
a)
le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a)
il numero di identificazione IVA del soggetto passivo nello Stato membro in cui deve essere depositato l’elenco riepilogativo e con il quale ha effettuato cessioni di beni alle condizioni previste all’articolo 138, paragrafo 1, o prestazioni di servizi imponibili alle condizioni previste all’articolo 44;
b)
il numero di identificazione IVA di ogni acquirente di beni o destinatario di servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui deve essere depositato l’elenco riepilogativo e con il quale gli sono stati ceduti i beni o prestati i servizi;»
b)
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
per ogni singolo acquirente di beni o destinatario di servizi, il valore totale delle cessioni di beni o il valore totale delle prestazioni di servizi effettuate dal soggetto passivo.»;
11)
l’articolo 358 è così modificato:
a)
il punto 2) è sostituito dal seguente:
«2)
“servizi elettronici” e “servizi prestati per via elettronica”, i servizi di cui all’articolo 59, primo comma, lettera k);»
b)
il punto 4) è sostituito dal seguente:
«4)
“Stato membro di consumo”, lo Stato membro in cui si considera che la prestazione di servizi elettronici abbia luogo conformemente all’articolo 58;»
12)
Nell’allegato II, il titolo è sostituito dal seguente:
«ELENCO INDICATIVO DEI SERVIZI FORNITI PER VIA ELETTRONICA DI CUI ALL’ARTICOLO 58 E ALL’ARTICOLO 59, PRIMO COMMA, LETTERA K)».
Storico versioni
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