Art. 8 · Aliquota dell’imposta sui conferimenti

Art. 8

Aliquota dell’imposta sui conferimenti

In vigore dal 12 feb 2008
Aliquota dell’imposta sui conferimenti 1.   L’imposta sui conferimenti è applicata ad un’unica aliquota. 2.   L’aliquota dell’imposta sui conferimenti applicata da uno Stato membro non può essere superiore a quella applicata da tale Stato membro alla data del 1o gennaio 2006. Se, successivamente a tale data, lo Stato membro riduce l’aliquota applicata, non può reintrodurre un’aliquota superiore. 3.   L’aliquota dell’imposta sui conferimenti non può in ogni caso essere superiore all’1 %.
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