Art. 8
Aliquota dell’imposta sui conferimenti
In vigore dal 12 feb 2008
Aliquota dell’imposta sui conferimenti
1. L’imposta sui conferimenti è applicata ad un’unica aliquota.
2. L’aliquota dell’imposta sui conferimenti applicata da uno Stato membro non può essere superiore a quella applicata da tale Stato membro alla data del 1o gennaio 2006.
Se, successivamente a tale data, lo Stato membro riduce l’aliquota applicata, non può reintrodurre un’aliquota superiore.
3. L’aliquota dell’imposta sui conferimenti non può in ogni caso essere superiore all’1 %.
Storico versioni
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