Art. 7 · Applicazione dell’imposta sui conferimenti in taluni Stati membri

Art. 7

Applicazione dell’imposta sui conferimenti in taluni Stati membri

In vigore dal 12 feb 2008
Applicazione dell’imposta sui conferimenti in taluni Stati membri 1.   Nonostante l’, paragrafo 1, lettera a), uno Stato membro che alla data del 1o gennaio 2006 applicava un’imposta sui conferimenti di capitale a società di capitali, in prosieguo «imposta sui conferimenti», può continuare ad applicarla a condizione che rispetti gli articoli da 8 a 14. 2.   Se, successivamente al 1o gennaio 2006, uno Stato membro smette di applicare l’imposta sui conferimenti, non la può reintrodurre. 3.   Se, successivamente al 1o gennaio 2006, uno Stato membro smette di applicare l’imposta sui conferimenti ai conferimenti di capitale di cui all’, lettere da g) a j), non può reintrodurre tale imposta su detti conferimenti, nonostante l’, paragrafo 2. 4.   Se, successivamente al 1o gennaio 2006, uno Stato membro smette di applicare l’imposta sui conferimenti alla messa a disposizione di una filiale di capitali investiti o di esercizio, non può reintrodurre tale imposta sui conferimenti di capitale in questione, nonostante l’, paragrafo 4. 5.   Se, successivamente al 1o gennaio 2006, uno Stato membro consente esenzioni a norma dell’, non può in seguito applicare l’imposta sui conferimenti ai conferimenti di capitale in questione.
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