Art. 5
Operazioni non soggette all’imposta indiretta
In vigore dal 12 feb 2008
Operazioni non soggette all’imposta indiretta
1. Gli Stati membri non assoggettano le società di capitali ad alcuna forma di imposta indiretta per le operazioni seguenti:
a)
conferimenti di capitale;
b)
prestiti, o prestazioni di servizi, effettuati nel quadro dei conferimenti di capitale;
c)
registrazione o qualsiasi altra formalità preliminare all’esercizio di un’attività, alla quale una società di capitali può essere soggetta a causa della sua forma giuridica;
d)
modifica dell’atto costitutivo o dello statuto di una società di capitali, e in particolare le operazioni seguenti:
i)
la trasformazione di una società di capitali in una società di capitali di tipo diverso;
ii)
il trasferimento da uno Stato membro in un altro Stato membro della sede della direzione effettiva o della sede statutaria di una società di capitali;
iii)
la modifica dell’oggetto sociale di una società di capitali;
iv)
la proroga di una società di capitali;
e)
le operazioni di ristrutturazione di cui all’.
2. Gli Stati membri non assoggettano ad alcuna imposizione indiretta, sotto qualsiasi forma, le seguenti operazioni:
a)
la creazione, l’emissione, l’ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di azioni, di quote sociali o titoli della stessa natura, nonché di certificati di tali titoli, quale che sia il loro emittente;
b)
i prestiti, ivi comprese le rendite, contratti sotto forma di emissione di obbligazioni o di altri titoli negoziabili, quale che sia il loro emittente, e tutte le formalità ad essi relative, nonché la creazione, l’emissione, l’ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di tali obbligazioni o di altri titoli negoziabili.
Storico versioni
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