Art. 2
Società di capitali
In vigore dal 12 feb 2008
Società di capitali
1. Ai fini della presente direttiva si intende per società di capitali:
a)
qualsiasi società corrispondente a uno dei tipi di cui all’allegato I;
b)
qualsiasi società, associazione o persona giuridica le cui quote sociali rappresentative del capitale o del patrimonio sociale possono essere negoziate in borsa;
c)
qualsiasi società, associazione o persona giuridica che persegue scopi di lucro, i cui membri hanno il diritto di cedere senza autorizzazione preventiva le loro quote sociali a terzi e sono responsabili per i debiti della società, associazione o persona giuridica soltanto nei limiti della loro partecipazione.
2. Ai fini della presente direttiva, è assimilata alle società di capitali ogni altra società, associazione o persona giuridica che persegua scopi di lucro.
Storico versioni
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