Art. 14 · Procedura derogatoria

Art. 14

Procedura derogatoria

In vigore dal 12 feb 2008
Procedura derogatoria Talune categorie di conferimenti di capitali o di società di capitali possono essere oggetto di esenzioni o di riduzioni delle aliquote per motivi di equità fiscale o di ordine sociale ovvero per permettere ad uno Stato membro di far fronte a situazioni particolari. Lo Stato membro che intende adottare una siffatta misura si rivolge alla Commissione in tempo utile, ai fini dell’applicazione dell’articolo 97 del trattato.
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