Art. 12 · Esclusione dalla base imponibile dell’imposta sui conferimenti

Art. 12

Esclusione dalla base imponibile dell’imposta sui conferimenti

In vigore dal 12 feb 2008
Esclusione dalla base imponibile dell’imposta sui conferimenti 1.   In caso di aumento del capitale sociale, la base imponibile dell’imposta sui conferimenti non comprende: a) l’ammontare relativo ai beni propri della società di capitali che sono destinati all’aumento del capitale sociale e che sono già stati assoggettati all’imposta sui conferimenti; b) l’ammontare dei prestiti contratti dalla società di capitali che vengono convertiti in quote sociali e che sono già stati assoggettati all’imposta sui conferimenti. 2.   Uno Stato membro può escludere dalla base imponibile dell’imposta sui conferimenti l’ammontare dei conferimenti dei soci illimitatamente responsabili delle obbligazioni di una società di capitali, nonché la quota di tali soci nel patrimonio sociale. Se uno Stato membro si avvale di tale facoltà, ogni operazione in virtù della quale la responsabilità di un socio viene limitata alla sua partecipazione al capitale sociale, in particolare allorché la limitazione della responsabilità risulta da una trasformazione della società di capitali in una società di capitali di tipo diverso, è soggetta all’imposta sui conferimenti. Nei casi di cui sopra, l’imposta sui conferimenti è applicata sul valore della quota che, nel patrimonio sociale, appartiene ai soci illimitatamente responsabili delle obbligazioni della società di capitali. 3.   Nel caso di un conferimento di capitale di cui all’, lettera c), che faccia seguito a una riduzione del capitale sociale effettuata a causa di perdite subite, può essere esclusa dalla base imponibile la parte del conferimento di capitale corrispondente alla riduzione del capitale, sempreché detto conferimento avvenga nei quattro anni successivi alla riduzione del capitale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2008:7:oj#art-12