Art. 1

Art. 1

In vigore dal 15 gen 2008
L’articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 2004/85/CE è sostituito dal seguente: «3.   L’Estonia beneficia di una deroga temporanea all’applicazione dell’articolo 21, paragrafo 1, lettere b), e c), fino al 31 dicembre 2012. L’Estonia adotta i provvedimenti necessari atti ad assicurare l’apertura del suo mercato dell’energia elettrica. Tale apertura è effettuata in modo graduale durante il periodo di riferimento per giungere a un’apertura completa entro il 1o gennaio 2013. Al 1o gennaio 2009 l’apertura minima del mercato deve rappresentare almeno il 35 % del consumo. L’Estonia comunica annualmente alla Commissione le soglie di consumo che danno diritto all’ammissibilità per il consumatore finale.»
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