Art. 5 · Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti

Art. 5

Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti

In vigore dal 15 gen 2008
Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità competenti controllino, attraverso autorizzazioni rilasciate a norma degli , ovvero, nei modi opportuni, mediante il riesame e, se del caso, l’aggiornamento delle prescrizioni, che entro il 30 ottobre 2007 gli impianti esistenti funzionino secondo i requisiti di cui agli , all’, lettere a) e b) ed all’, paragrafo 2, fatte salve altre disposizioni comunitarie specifiche. 2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per applicare le disposizioni degli , dell’, lettera c), dell’, paragrafi 1 e 3, degli , e dell’, paragrafo 2, agli impianti esistenti a decorrere dal 30 ottobre 1999.
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