Art. 3 · Principi generali sottesi agli obblighi fondamentali del gestore

Art. 3

Principi generali sottesi agli obblighi fondamentali del gestore

In vigore dal 15 gen 2008
Principi generali sottesi agli obblighi fondamentali del gestore 1.   Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinché le autorità competenti garantiscano che l’impianto sia gestito in modo che: a) siano adottate le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento, applicando segnatamente le migliori tecniche disponibili; b) non si verifichino fenomeni di inquinamento significativi; c) sia evitata la produzione di rifiuti, a norma della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (12); in caso contrario, questi vengono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, vengono eliminati evitandone e riducendone l’impatto sull’ambiente; d) l’energia sia utilizzata in modo efficace; e) siano adottate le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze; f) si provveda onde evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso venga ripristinato in maniera soddisfacente. 2.   L’osservanza del presente articolo è sufficientemente soddisfatta se gli Stati membri fanno in modo che le competenti autorità tengano conto dei principi generali di cui al paragrafo 1 nel definire le condizioni dell’autorizzazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2008:1:oj#art-3