Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 15 gen 2008
Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende per: 1) «sostanze», gli elementi chimici e i loro composti, escluse le sostanze radioattive ai sensi della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (9), e gli organismi geneticamente modificati ai sensi della direttiva 90/219/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (10), e della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (11); 2) «inquinamento», l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell’aria, nell’acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi; 3) «impianto», l’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I e qualsiasi altra attività accessoria tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto, in grado di influire sulle emissioni e sull’inquinamento; 4) «impianto esistente»: un impianto che al 30 ottobre 1999, nell’ambito della legislazione vigente anteriormente a tale data, era in funzione o era autorizzato o che abbia costituito oggetto, a giudizio dell’autorità competente, di una richiesta di autorizzazione completa, purché sia poi entrato in funzione non oltre il 30 ottobre 2000; 5) «emissione», lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell’impianto, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell’aria, nell’acqua ovvero nel suolo; 6) «valori limite di emissione», la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione e/o il livello di un’emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, in particolare quelle di cui all’allegato III. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall’impianto, escludendo dalla loro determinazione ogni eventuale diluizione. Per quanto concerne gli scarichi indiretti nell’acqua, l’effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell’impianto, purché essa garantisca un livello equivalente di protezione dell’ambiente nel suo complesso e non porti a carichi inquinanti maggiori nell’ambiente, fatte salve le disposizioni della direttiva 2006/11/CE e delle direttive adottate per la sua applicazione; 7) «norma di qualità ambientale», la serie di requisiti che devono sussistere in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, conformemente alla legislazione comunitaria; 8) «autorità competente», la o le autorità o gli organismi cui spetta, a norma delle disposizioni legislative degli Stati membri, adempiere agli obblighi derivanti dalla presente direttiva; 9) «autorizzazione», la parte o la totalità di una o più decisioni scritte, che autorizzano l’esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l’impianto sia conforme ai requisiti della presente direttiva. Un’autorizzazione può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore; 10) «modifica dell’impianto», una modifica delle sue caratteristiche o del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento che possa produrre conseguenze sull’ambiente; 11) «modifica sostanziale», una modifica dell’impianto che, secondo l’autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o l’ambiente; ai fini della presente definizione, le modifiche o gli ampliamenti dell’impianto sono ritenuti sostanziali se le modifiche o gli ampliamenti di per sé modificano i parametri caratteristici dell’impianto di una entità almeno pari agli eventuali valori di soglia stabiliti nell’allegato I; 12) «migliori tecniche disponibili», la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e i relativi metodi di esercizio indicanti l’idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi a evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l’impatto sull’ambiente nel suo complesso. Si intendono per: a) «tecniche», sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell’impianto; b) «tecniche disponibili», le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell’ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte nello Stato membro in questione, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli; c) «migliori», le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tener conto in particolare degli elementi di cui all’allegato IV; 13) «gestore», qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l’impianto oppure, ove la legislazione nazionale lo preveda, che dispone di un potere economico determinante sull’esercizio tecnico dell’impianto stesso; 14) «pubblico», una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone; 15) «pubblico interessato», il pubblico che subisce o può subire gli effetti dell’adozione di una decisione relativa al rilascio o all’aggiornamento di un’autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione, o che ha un interesse rispetto a tale decisione; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la difesa dell’ambiente e che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse.
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