Art. 17
Scambio di informazioni
In vigore dal 15 gen 2008
Scambio di informazioni
1. Ai fini di uno scambio di informazioni, gli Stati membri adottano le misure necessarie per trasmettere ogni tre anni alla Commissione, per la prima volta entro il 30 aprile 2001, i dati rappresentativi disponibili sui valori limite, per categorie di attività elencate nell’allegato I, precisando, se del caso, le migliori tecniche disponibili dalle quali essi sono stati desunti, in conformità segnatamente dell’. Per le comunicazioni successive, tali informazioni sono integrate secondo le procedure previste dal paragrafo 3 del presente articolo.
2. La Commissione organizza lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e le industrie interessate sulle migliori tecniche disponibili, sulle relative prescrizioni in materia di controllo e sui relativi sviluppi.
Ogni tre anni la Commissione pubblica i risultati degli scambi di informazioni.
3. Ogni tre anni e per la prima volta per il periodo dal 30 ottobre 1999 al 30 ottobre 2002 compreso, gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull’applicazione della presente direttiva nel contesto di una relazione. Tale relazione è elaborata sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all’attuazione di talune direttive concernenti l’ambiente (17). Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell’inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è presentata alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.
La Commissione pubblica una relazione comunitaria sull’applicazione della direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.
La Commissione presenta la relazione comunitaria al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di eventuali proposte.
4. Gli Stati membri istituiscono o designano la o le autorità preposte allo scambio di informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, e ne informano la Commissione.
Storico versioni
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