Art. 15
Accesso all’informazione e partecipazione del pubblico alla procedura di autorizzazione
In vigore dal 15 gen 2008
Accesso all’informazione e partecipazione del pubblico alla procedura di autorizzazione
1. Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico interessato vengano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipare alle procedure relative:
a)
al rilascio di un’autorizzazione per nuovi impianti;
b)
al rilascio di un’autorizzazione per modifiche sostanziali;
c)
all’aggiornamento di un’autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione relative a un impianto, a norma dell’, paragrafo 2, lettera a).
Ai fini di tale partecipazione si applica la procedura stabilita nell’allegato V.
2. I risultati del controllo sugli scarichi, richiesti dalle condizioni dell’autorizzazione di cui all’ e in possesso dell’autorità competente, devono essere messi a disposizione anche del pubblico.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano nel rispetto delle restrizioni previste nell’, paragrafi 1, 2 e 4 della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale (16).
4. Non appena una decisione sia stata adottata, l’autorità competente informa il pubblico in base a procedure idonee e mette a disposizione del medesimo le informazioni seguenti:
a)
il contenuto della decisione, compresa una copia dell’autorizzazione e delle eventuali condizioni, nonché degli aggiornamenti successivi;
b)
previo esame delle preoccupazioni e dei pareri espressi dal pubblico interessato, i motivi e le considerazioni su cui è basata la decisione, incluse le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico.
Storico versioni
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