Art. 11 · Sviluppi nelle migliori tecniche disponibili

Art. 11

Sviluppi nelle migliori tecniche disponibili

In vigore dal 15 gen 2008
Sviluppi nelle migliori tecniche disponibili Gli Stati membri garantiscono che l’autorità competente si tenga aggiornata o sia informata sugli sviluppi nelle migliori tecniche disponibili.
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