Art. 2

Art. 2

In vigore dal 9 gen 2008
Gli Stati membri attueranno le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 24 giugno 2008. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse conterranno un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
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