Art. 9

Art. 9

In vigore dal 20 dic 2007
1.   Gli Stati membri esentano dall’IVA e dalle accise alcol e bevande alcoliche diverse dal vino tranquillo e dalla birra, applicando i seguenti limiti quantitativi: a) un totale di 1 litro di alcol e bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico superiore a 22 % vol, o di alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico uguale o superiore a 80 % vol; b) un totale di 2 litri di alcol e bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico non superiore a 22 % vol. Ciascuno degli importi specificati nelle lettere a) e b) rappresenta, ai fini del paragrafo 2, il 100 % del quantitativo totale di alcol e bevande alcoliche ammesso in esenzione. 2.   Per ciascun viaggiatore l’esenzione può essere applicata a qualsiasi combinazione dei tipi di alcol e bevande alcoliche di cui al paragrafo 1, purché il totale delle percentuali dei massimali individuali non superi il 100 %. 3.   Gli Stati membri esentano dall’IVA e dalle accise un totale di 4 litri di vino tranquillo e 16 litri di birra.
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