Art. 8
In vigore dal 20 dic 2007
1. Gli Stati membri esentano dall’IVA e dalle accise le importazioni dei seguenti tipi di prodotti del tabacco applicando il limite quantitativo superiore o inferiore in appresso:
a)
200 sigarette o 40 sigarette;
b)
100 sigaretti o 20 sigaretti;
c)
50 sigari o 10 sigari;
d)
250 g di tabacco da fumare o 50 g di tabacco da fumare.
Ciascun importo specificato nelle lettere da a) a d) rappresenta, ai fini del paragrafo 4, il 100 % del quantitativo totale di prodotti del tabacco ammesso in esenzione.
I sigaretti sono sigari di peso massimo pari a 3 grammi al pezzo.
2. Gli Stati membri possono decidere di operare una distinzione fra viaggiatori aerei e altri viaggiatori applicando solo a questi ultimi i limiti quantitativi inferiori di cui al paragrafo 1.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, l’Austria può, fintantoché il regime fiscale dell’enclave svizzera di Samnauntal differisce da quello applicabile nel resto del cantone dei Grigioni, limitare l’applicazione del limite quantitativo inferiore ai prodotti del tabacco importati nel territorio di detto Stato membro dai viaggiatori che vi entrano direttamente dall’enclave svizzera summenzionata.
4. Per ciascun viaggiatore l’esenzione può essere applicata a qualsiasi combinazione di prodotti del tabacco purché il totale delle percentuali dei massimali individuali non superi il 100 %.
Storico versioni
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