Art. 7
In vigore dal 20 dic 2007
1. Gli Stati membri esentano dall’IVA e dalle accise le importazioni delle merci non contemplate dalla sezione 3 che abbiano valore totale non superiore a 300 EUR per persona.
Nel caso dei viaggiatori aerei e via mare, la soglia monetaria di cui al primo comma è di 430 EUR.
2. Gli Stati membri possono ridurre la soglia monetaria per viaggiatori di età inferiore a quindici anni, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato. La soglia monetaria non può tuttavia essere inferiore a 150 EUR.
3. Ai fini dell’applicazione delle soglie monetarie il valore dei singoli articoli non può essere suddiviso.
4. Ai fini dell’applicazione delle esenzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non si tiene conto del valore del bagaglio personale di un viaggiatore che viene importato temporaneamente o reimportato a seguito di esportazione temporanea, né del valore dei medicinali corrispondenti alle sue necessità personali.
Storico versioni
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