Art. 4

Art. 4

In vigore dal 20 dic 2007
Gli Stati membri esentano dall’IVA e dalle accise le merci importate nel bagaglio personale dei viaggiatori, in base a soglie monetarie o limiti quantitativi ed a condizione che le importazioni abbiano natura non commerciale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2007:74:oj#art-4