Art. 13

Art. 13

In vigore dal 20 dic 2007
1.   Gli Stati membri possono ridurre le soglie monetarie o i limiti quantitativi, o entrambi, per i viaggiatori che rientrano nelle seguenti categorie: a) persone residenti nella zona di frontiera; b) lavoratori frontalieri; c) personale dei mezzi di trasporto utilizzati per viaggi da paesi terzi o da un territorio in cui non si applicano le norme comunitarie in materia di IVA e/o di accise. 2.   Il paragrafo 1 non si applica se il viaggiatore appartenente ad una delle categorie ivi elencate prova che egli si reca oltre la zona di frontiera dello Stato membro o che non sta rientrando dalla zona di frontiera del paese terzo confinante. Esso si applica tuttavia se i lavoratori frontalieri o il personale dei mezzi di trasporto utilizzati in viaggi internazionali importano merci quando viaggiano nell’esercizio del proprio lavoro.
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