Art. 88
Disposizioni transitorie
In vigore dal 13 nov 2007
Disposizioni transitorie
1. Fatta salva la direttiva 2005/60/CE o qualsiasi altra disposizione comunitaria pertinente, gli Stati membri autorizzano le persone giuridiche che hanno iniziato prima del 25 dicembre 2007 ad esercitare attività come istituti di pagamento ai sensi della presente direttiva, conformemente al diritto interno vigente, a continuare tali attività nello Stato membro in questione fino al 30 aprile 2011, senza l’autorizzazione di cui all’. A chiunque non abbia ottenuto l’autorizzazione entro tale periodo è vietato, ai sensi dell’, prestare servizi di pagamento.
2. Fermo restando il paragrafo 1, si prescinde dai requisiti relativi all’autorizzazione di cui all’ per gli enti finanziari che hanno intrapreso le attività di cui al punto 4 dell’allegato I della direttiva 2006/48/CE e soddisfano le condizioni di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera e), di detta direttiva a norma della normativa nazionale prima del 25 dicembre 2007. Essi notificano tuttavia dette attività alle autorità competenti dello Stato membro d’origine entro il 25 dicembre 2007. Inoltre, tale notifica contiene informazioni comprovanti che essi soddisfano i requisiti di cui all’, lettere a), d), da g) a i), k) e l), della presente direttiva. Se le autorità competenti sono convinte che detti requisiti sono soddisfatti, gli enti finanziari rilevanti sono registrati a norma dell’ della presente direttiva. Gli Stati membri possono consentire alle rispettive autorità competenti di esonerare detti enti finanziari dagli obblighi di cui all’.
3. Gli Stati membri possono prevedere che le persone giuridiche di cui al paragrafo 1 ottengano automaticamente l’autorizzazione e siano inserite nel registro di cui all’ se le autorità competenti dispongono già di prove quanto alla conformità con i requisiti stabiliti dagli . Le autorità competenti informano gli enti interessati prima della concessione dell’autorizzazione.
4. Fatta salva la direttiva 2005/60/CE o qualsiasi altra disposizione comunitaria pertinente, gli Stati membri possono autorizzare le persone fisiche o giuridiche che hanno iniziato ad esercitare attività come istituti di pagamento ai sensi della presente direttiva, conformemente al diritto interno vigente prima del 25 dicembre 2007 e che sono ammissibili alla deroga ai sensi dell’, a continuare tali attività nello Stato membro in questione per un periodo transitorio non superiore a tre anni senza aver beneficiato della deroga ai sensi dell’ ed essere inserite nel registro di cui all’. A chiunque non abbia beneficiato della deroga entro tale periodo è vietato, ai sensi dell’, continuare a prestare servizi di pagamento.
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