Art. 86 · Piena armonizzazione

Art. 86

Piena armonizzazione

In vigore dal 13 nov 2007
Piena armonizzazione 1.   Fatti salvi l’, paragrafo 2, l’, l’, paragrafo 2, l’, paragrafo 6, l’, paragrafo 3, l’, paragrafo 3, l’, paragrafo 2, l’, paragrafo 3, l’, paragrafo 2, l’, paragrafo 3, e gli , nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere o introdurre disposizioni diverse da quelle stabilite nella presente direttiva. 2.   Uno Stato membro che si avvalga di una delle opzioni di cui al paragrafo 1 informa la Commissione di ciò e di eventuali successivi cambiamenti. La Commissione rende pubblica l’informazione in uno sito web o in un altro modo facilmente accessibile. 3.   Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento non deroghino, a discapito degli utenti, alle disposizioni di diritto interno che recepiscono le disposizioni della presente direttiva o che corrispondono a tali disposizioni, salvo qualora esplicitamente previsto dalla direttiva. I prestatori di servizi di pagamento possono tuttavia decidere di accordare condizioni più favorevoli agli utenti.
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