Art. 83 · Ricorso extragiudiziale

Art. 83

Ricorso extragiudiziale

In vigore dal 13 nov 2007
Ricorso extragiudiziale 1.   Gli Stati membri vigilano affinché siano istituite procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziale adeguate ed efficaci per la risoluzione delle controversie tra gli utenti e i loro prestatori di servizi di pagamento, aventi come oggetto diritti e obblighi derivanti dalla presente direttiva; per tali procedure si può ricorrere, se del caso, ad organismi esistenti. 2.   Nel caso di controversie transfrontaliere, gli Stati membri assicurano che tali organismi collaborino attivamente alla loro risoluzione.
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