Art. 80
Reclami
In vigore dal 13 nov 2007
Reclami
1. Gli Stati membri assicurano che siano istituite procedure che consentano agli utenti dei servizi di pagamento e ad altre parti interessate, incluse le associazioni dei consumatori, di presentare reclami alle autorità competenti in relazione a presunte violazioni da parte di prestatori di servizi di pagamento delle disposizioni di diritto interno che danno attuazione alle disposizioni della presente direttiva.
2. Se del caso e fatto salvo il diritto di presentare un reclamo dinanzi a un tribunale in conformità della legislazione nazionale in materia di procedure, la risposta dell’autorità competente informa il reclamante dell’esistenza delle procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali ai sensi dell’.
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