Art. 77 · Diritto di regresso

Art. 77

Diritto di regresso

In vigore dal 13 nov 2007
Diritto di regresso 1.   Qualora la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento ai sensi dell’ sia attribuibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento o ad un intermediario, tale prestatore di servizi di pagamento o intermediario risarcisce il primo prestatore di servizi di pagamento in caso di perdite o di importi versati ai sensi dell’. 2.   Ulteriori compensazioni finanziarie possono essere determinate conformemente agli accordi tra i prestatori di servizi di pagamento e/o gli intermediari e alla legislazione applicabile all’accordo concluso tra di essi.
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