Art. 74
Identificativi unici inesatti
In vigore dal 13 nov 2007
Identificativi unici inesatti
1. Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all’identificativo unico, l’ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall’identificativo unico.
2. Se l’identificativo unico fornito dall’utente è inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, a norma dell’, della mancata esecuzione o dell’esecuzione inesatta dell’operazione di pagamento.
Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, tuttavia, compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell’operazione di pagamento.
Se concordato nell’ambito del contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento può addebitare spese all’utente per il recupero.
3. Se l’utente di servizi di pagamento fornisce informazioni ulteriori rispetto a quelle previste dall’, paragrafo 1, lettera a), o dall’, punto 2, lettera b), il prestatore di servizi di pagamento è responsabile solo dell’esecuzione delle operazioni di pagamento conformemente all’identificativo unico indicato dall’utente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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