Art. 69 · Operazioni di pagamento su un conto di pagamento

Art. 69

Operazioni di pagamento su un conto di pagamento

In vigore dal 13 nov 2007
Operazioni di pagamento su un conto di pagamento 1.   Gli Stati membri esigono che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore garantisca che, dal momento della ricezione ai sensi dell’, l’importo dell’operazione di pagamento sia accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva. Fino al 1o gennaio 2012 un pagatore può concordare con il suo prestatore di servizi di pagamento un termine che non sia superiore a tre giornate operative. Questi termini possono essere prorogati di una ulteriore giornata operativa per operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo. 2.   Gli Stati membri esigono che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario indichi la data valuta e renda disponibile l’importo dell’operazione di pagamento sul conto di pagamento del beneficiario dopo che il prestatore di servizi di pagamento ha ricevuto i fondi, conformemente all’. 3.   Gli Stati membri esigono che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario trasmetta un ordine di pagamento disposto dal beneficiario o per il suo tramite al prestatore di servizi di pagamento del pagatore entro i limiti di tempo convenuti tra il beneficiario e il suo prestatore di servizi di pagamento, in modo da consentire il regolamento, per quanto riguarda l’addebito diretto, alla data di scadenza convenuta.
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