Art. 68
Ambito di applicazione
In vigore dal 13 nov 2007
Ambito di applicazione
1. La presente sezione si applica:
a)
alle operazioni di pagamento in euro;
b)
alle operazioni di pagamento nazionali nella valuta dello Stato membro interessato;
c)
alle operazioni di pagamento che comportano un’unica conversione fra l’euro e la valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro, a condizione che la conversione di valuta richiesta sia effettuata nello Stato membro della valuta non appartenente all’area dell’euro e che, nel caso di operazioni di pagamento transfrontaliere, queste ultime abbiano luogo in euro.
2. La presente sezione è applicabile ad altre operazioni di pagamento, a meno che non sia stato convenuto diversamente dall’utente di servizi di pagamento e dal prestatore di servizi di pagamento, salvo il caso dell’ che non è a disposizione delle parti. Tuttavia, quando l’utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento convengono un termine superiore a quelli di cui all’, per le operazioni di pagamento intracomunitarie tale termine non è superiore a quattro giornate operative successive al momento della ricezione conformemente all’.
Storico versioni
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