Art. 67
Importi trasferiti e importi ricevuti
In vigore dal 13 nov 2007
Importi trasferiti e importi ricevuti
1. Gli Stati membri esigono che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ed eventuali intermediari dei prestatori di servizi di pagamento trasferiscano la totalità dell’importo dell’operazione di pagamento e si astengano dal trattenere spese sull’importo trasferito.
2. Tuttavia, il beneficiario e il suo prestatore di servizi di pagamento possono concordare che il prestatore dei servizi di pagamento trattenga le proprie spese sull’importo trasferito prima di accreditarlo al beneficiario. In tal caso la totalità dell’importo dell’operazione di pagamento e le spese sono separate nelle informazioni fornite al beneficiario.
3. Qualora dall’importo trasferito siano trattenute spese diverse da quelle di cui al paragrafo 2, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore garantisce che il beneficiario riceva la totalità dell’importo dell’operazione di pagamento disposta dal pagatore. Nei casi in cui l’operazione di pagamento è disposta dal beneficiario o per il suo tramite, il suo prestatore di servizi di pagamento garantisce che la totalità dell’importo dell’operazione di pagamento sia ricevuta dal beneficiario.
Storico versioni
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