Art. 66 · Irrevocabilità di un ordine di pagamento

Art. 66

Irrevocabilità di un ordine di pagamento

In vigore dal 13 nov 2007
Irrevocabilità di un ordine di pagamento 1.   Gli Stati membri assicurano che l’utente dei servizi di pagamento non possa revocare un ordine di pagamento una volta che questo è stato ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore, salvo diversa disposizione del presente articolo. 2.   Se l’operazione di pagamento è disposta dal beneficiario o per il suo tramite, il pagatore non può revocare l’ordine di pagamento dopo aver trasmesso al beneficiario l’ordine di pagamento o avergli dato il suo consenso ad eseguire l’operazione di pagamento. 3.   Tuttavia, nel caso di addebito diretto e fatti salvi i diritti di rimborso il pagatore può revocare l’ordine di pagamento al più tardi entro la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l’addebito dei fondi. 4.   Nel caso di cui all’, paragrafo 2, l’utente dei servizi di pagamento può revocare un ordine di pagamento al più tardi entro la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato. 5.   Decorsi i termini di cui ai paragrafi da 1 a 4, l’ordine di pagamento può essere revocato solo se concordato tra l’utente dei servizi di pagamento e il suo prestatore di servizi di pagamento. Nel caso di cui ai paragrafi 2 e 3 è richiesto anche l’accordo del beneficiario. Se convenuto nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento può addebitare le spese in caso di revoca.
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