Art. 62 · Rimborsi per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite

Art. 62

Rimborsi per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite

In vigore dal 13 nov 2007
Rimborsi per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite 1.   Gli Stati membri assicurano che un pagatore abbia il diritto al rimborso, da parte del suo prestatore di servizi di pagamento, di un’operazione di pagamento autorizzata disposta dal beneficiario o per il suo tramite e già eseguita, se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) l’autorizzazione non specifica, quando viene data, l’importo esatto dell’operazione di pagamento; e b) l’importo dell’operazione di pagamento supera l’importo che il pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi, prendendo in considerazione il suo precedente modello di spesa, le condizioni del suo contratto quadro e le pertinenti circostanze del caso. Su richiesta del prestatore dei servizi di pagamento, il pagatore fornisce elementi fattuali relativi a tali condizioni. Il rimborso corrisponde all’intero importo dell’operazione di pagamento eseguita. Nel caso di addebiti diretti il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento possono convenire nel contratto quadro che il pagatore ha il diritto al rimborso dal prestatore di servizi di pagamento anche se non sono soddisfatte le condizioni per un rimborso di cui al primo comma. 2.   Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera b), tuttavia, il pagatore non può far valere ragioni legate al cambio, se è stato applicato il tasso di cambio di riferimento concordato con il suo prestatore di servizi di pagamento, conformemente all’, paragrafo 1, lettera d), e all’, punto 3, lettera b). 3.   Il contratto quadro tra il pagatore ed il prestatore di servizi di pagamento può prevedere che il pagatore non abbia diritto al rimborso se questi ha dato il suo consenso ad eseguire l’operazione di pagamento direttamente al proprio prestatore di servizi di pagamento e, ove applicabile, le informazioni sulla futura operazione di pagamento sono state fornite o messe a disposizione del pagatore secondo accordi almeno quattro settimane prima della scadenza dal prestatore di servizi di pagamento o dal beneficiario.
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