Art. 53 · Deroga per gli strumenti di pagamento di basso valore e moneta elettronica

Art. 53

Deroga per gli strumenti di pagamento di basso valore e moneta elettronica

In vigore dal 13 nov 2007
Deroga per gli strumenti di pagamento di basso valore e moneta elettronica 1.   Nel caso di strumenti di pagamento che conformemente al contratto quadro riguardano unicamente singole operazioni di pagamento per un importo non superiore a 30 EUR oppure che hanno un limite di spesa di 150 EUR o sono avvalorati per un importo che non supera in alcun momento 150 EUR, i prestatori di servizi di pagamento possono convenire con i propri utenti: a) che l’, paragrafo 1, lettera b), l’, paragrafo 1, lettere c) e d), nonché l’, paragrafi 4 e 5, non si applicano se lo strumento di pagamento non consente di bloccare o impedire il suo utilizzo ulteriore; b) che gli e l’, paragrafi 1 e 2, non si applicano se lo strumento di pagamento è utilizzato in modo anonimo o se il prestatore di servizi di pagamento non è in grado di dimostrare, per altri motivi intrinseci allo strumento di pagamento, che l’operazione di pagamento era autorizzata; c) in deroga all’, paragrafo 1, che il prestatore di servizi di pagamento non è tenuto ad informare l’utente di servizi di pagamento del rifiuto di un ordine di pagamento, se la non esecuzione risulta evidente dal contesto; d) in deroga all’, che il pagatore non può revocare l’ordine di pagamento dopo aver trasmesso al beneficiario l’ordine di pagamento o dopo avergli dato il proprio consenso ad effettuare l’operazione di pagamento; e) in deroga agli , che si applicano altri periodi di esecuzione. 2.   Per operazioni di pagamento a livello nazionale gli Stati membri, o le rispettive autorità competenti, possono ridurre o raddoppiare gli importi di cui al paragrafo 1. Essi possono aumentarli per gli strumenti di pagamento prepagati fino a 500 EUR. 3.   Gli si applicano anche alla moneta elettronica ai sensi dell’, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2000/46/CE, a meno che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore non sia in grado di congelare il conto o di bloccare lo strumento di pagamento. Gli Stati membri possono limitare tale deroga ai conti di pagamento o agli strumenti di pagamento di un certo valore.
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