Art. 51
Ambito di applicazione
In vigore dal 13 nov 2007
Ambito di applicazione
1. Se l’utente dei servizi di pagamento non è un consumatore, le parti possono convenire che l’, paragrafo 1, l’, paragrafo 2, secondo comma, gli non siano in tutto o in parte applicati. Le parti possono altresì concordare un periodo di tempo diverso da quello di cui all’.
2. Gli Stati membri possono prevedere che l’ non si applica se l’utente dei servizi di pagamento non è un consumatore.
3. Gli Stati membri possono prevedere che il presente titolo si applichi alle microimprese secondo le stesse modalità previste per i consumatori.
4. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 87/102/CEE. La presente direttiva lascia inoltre impregiudicate le altre pertinenti normative comunitarie o nazionali relative alle condizioni per la concessione di crediti ai consumatori non armonizzate dalla presente direttiva, conformi al diritto comunitario.
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