Art. 48 · Informazioni per il beneficiario in merito a una singola operazione di pagamento

Art. 48

Informazioni per il beneficiario in merito a una singola operazione di pagamento

In vigore dal 13 nov 2007
Informazioni per il beneficiario in merito a una singola operazione di pagamento 1.   Successivamente all’esecuzione di una singola operazione di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario fornisce a quest’ultimo senza indugio, secondo le stesse modalità di cui all’, paragrafo 1, le seguenti informazioni: a) il riferimento che consente al beneficiario di individuare l’operazione di pagamento e, ove opportuno, il pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l’operazione di pagamento; b) l’importo dell’operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l’accredito sul conto di pagamento del beneficiario; c) l’importo di tutte le spese relative all’operazione di pagamento e, se del caso, la suddivisione delle stesse o l’importo degli interessi che il beneficiario deve corrispondere; d) se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l’operazione di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e l’importo dell’operazione di pagamento prima della conversione valutaria; e) la data valuta dell’accredito. 2.   Un contratto quadro può includere la previsione che le informazioni di cui al paragrafo 1 debbano essere fornite o rese disponibili periodicamente almeno una volta al mese e secondo modalità convenute che permettano al beneficiario di conservare e riprodurre le informazioni immutate. 3.   Tuttavia, gli Stati membri possono imporre al prestatore di servizi di pagamento di fornire informazioni su supporto cartaceo una volta al mese a titolo gratuito.
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