Art. 46 · Informazioni da fornire prima dell’esecuzione di una singola operazione di pagamento

Art. 46

Informazioni da fornire prima dell’esecuzione di una singola operazione di pagamento

In vigore dal 13 nov 2007
Informazioni da fornire prima dell’esecuzione di una singola operazione di pagamento Nel caso di una singola operazione di pagamento disposta dal pagatore nell’ambito di un contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento fornisce, su richiesta del pagatore, per quella specifica operazione di pagamento, informazioni esplicite sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese che il pagatore deve corrispondere e, se del caso, la suddivisione delle spese.
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