Art. 45 · Recesso

Art. 45

Recesso

In vigore dal 13 nov 2007
Recesso 1.   I contratti quadro possono essere sciolti in qualsiasi momento dall’utente dei servizi di pagamento, salvo qualora sia stato convenuto contrattualmente un periodo di preavviso che non può essere superiore a un mese. 2.   Il recesso da un contratto quadro concluso per una durata superiore ai 12 mesi o per una durata indefinita non comporta spese per l’utente dei servizi di pagamento dopo la scadenza di 12 mesi. In tutti gli altri casi le spese per lo scioglimento del contratto devono essere adeguate e in linea con i costi sostenuti. 3.   Se concordato nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento può recedere da un contratto quadro concluso per una durata indefinita dando un preavviso di almeno due mesi secondo le stesse modalità di cui all’, paragrafo 1. 4.   Le spese per i servizi di pagamento fatturate periodicamente sono dovute, dall’utente dei servizi di pagamento, solo in misura proporzionale per il periodo precedente lo scioglimento del contratto. Se sono pagate anticipatamente, tali spese sono rimborsate in misura proporzionale. 5.   Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri che disciplinano il diritto delle parti di dichiarare il contratto quadro inefficace o nullo. 6.   Gli Stati membri possono prevedere disposizioni più favorevoli per gli utenti dei servizi di pagamento.
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