Art. 44 · Modifiche delle condizioni del contratto quadro

Art. 44

Modifiche delle condizioni del contratto quadro

In vigore dal 13 nov 2007
Modifiche delle condizioni del contratto quadro 1.   Qualsiasi modifica del contratto quadro nonché delle informazioni e delle condizioni di cui all’, è proposta dal prestatore di servizi di pagamento secondo le modalità di cui all’, paragrafo 1, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista. Se applicabile in conformità dell’, punto 6, lettera a), il prestatore di servizi di pagamento informa l’utente che le modifiche delle condizioni si ritengono accettate qualora quest’ultimo non abbia notificato al prestatore la mancata accettazione delle stesse prima della data proposta per la loro entrata in vigore. In tal caso, il prestatore di servizi di pagamento specifica che l’utente di servizi di pagamento ha diritto di porre termine immediatamente al contratto quadro senza oneri prima della data proposta per l’applicazione delle modifiche. 2.   Le modifiche dei tassi d’interesse o di cambio possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso a condizione che tale diritto sia concordato nel contratto quadro e che le modifiche si basino sui tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti in conformità dell’, punto 3, lettere b) e c). L’utente dei servizi di pagamento è informato di qualsiasi modifica del tasso d’interesse quanto prima e secondo le modalità previste all’, paragrafo 1, a meno che le parti non abbiano concordato una frequenza specifica o una modalità secondo cui l’informazione deve essere fornita o resa disponibile. Tuttavia le modifiche dei tassi d’interesse o di cambio che sono più favorevoli agli utenti dei servizi di pagamento possono essere applicate senza preavviso. 3.   Le modifiche dei tassi d’interesse o di cambio utilizzati nelle operazioni di pagamento sono attuate e calcolate in forma neutra, al fine di non creare discriminazioni tra gli utenti dei servizi di pagamento.
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