Art. 34
Deroghe agli obblighi di informazione per gli strumenti di pagamento di basso valore e la moneta elettronica
In vigore dal 13 nov 2007
Deroghe agli obblighi di informazione per gli strumenti di pagamento di basso valore e la moneta elettronica
1. Nel caso di strumenti di pagamento che conformemente al contratto quadro riguardano unicamente singole operazioni di pagamento per un importo non superiore a 30 EUR oppure che hanno un limite di spesa di 150 EUR o presentano un avvaloramento per un importo che non supera in alcun momento 150 EUR:
a)
in deroga agli il prestatore di servizi di pagamento comunica al pagatore solo le informazioni sulle principali caratteristiche del servizio di pagamento, comprese le modalità per l’utilizzo dello strumento di pagamento, la responsabilità, l’ammontare delle spese applicate e altre informazioni pratiche necessarie per prendere una decisone consapevole, nonché un’indicazione su come accedere facilmente alle altre informazioni e condizioni richieste ai sensi dell’;
b)
può essere convenuto che, in deroga all’, il prestatore di servizi di pagamento non è tenuto a proporre modifiche delle condizioni del contratto quadro secondo le modalità previste all’, paragrafo 1;
c)
può essere convenuto che, in deroga agli , dopo l’esecuzione di una operazione di pagamento:
i)
il prestatore di servizi di pagamento comunica o rende disponibile solo un riferimento che consenta all’utente di servizi di pagamento di identificare l’operazione di pagamento, l’ammontare dell’operazione di pagamento e le spese relative e/o nel caso di varie operazioni di pagamento analoghe a favore dello stesso beneficiario, solo le informazioni sul totale dell’importo e delle spese afferenti a tali operazioni di pagamento;
ii)
il prestatore di servizi di pagamento non è tenuto a comunicare o a rendere disponibili le informazioni di cui al punto i) se lo strumento di pagamento è utilizzato in modo anonimo o se il prestatore di servizi di pagamento non è per altri motivi tecnicamente in grado di fornirle. Tuttavia, il prestatore di servizi di pagamento offre al pagatore la possibilità di verificare l’importo dei fondi caricati.
2. Per operazioni di pagamento a livello nazionale gli Stati membri, o le rispettive autorità competenti, possono ridurre o raddoppiare gli importi di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri possono aumentare tali importi fino a 500 EUR per gli strumenti di pagamento prepagati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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